GIOVANNI PAOLO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO
I. La Chiesa di Roma è chiamata a svolgere un compito del tutto
singolare: essa, afferma il Libro del Sinodo, è
"la prima nella grande
famiglia della Chiesa, nella famiglia delle Diocesi sorelle" e
"partecipa alla sollecitudine universale del suo Vescovo: è per se stessa
aperta e riferita in maniera singolare all'universalità dell'unica Chiesa;
in tal modo deve vivere il suo stesso essere Chiesa particolare"[1].
Infatti in Roma dagli Apostoli Pietro e Paolo è stata fondata e costituita
quella Chiesa "
quacum ob pot[ent]iorem principalitatem necesse est omnem
convenire Ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab
his qui sunt undique conservata est ea quae est ab Apostolis traditio[2]":
ad essa guardano tutte le altre Chiese, come a colei "
quae caritati praesidet[3]".
II. Nasce di qui la vocazione di esemplarità che è affidata alla Chiesa di Roma
e che il Libro del Sinodo ha chiaramente definito nei suoi aspetti
spirituali, ecclesiali e pastorali:
"si tratta di una esemplarità nella
fedeltà a Cristo e nell'unione vitale a Lui, intessuta di amore, di umiltà,
conversione e servizio, interamente orientata alla gloria di Dio Padre e
fiduciosa soltanto della sua grazia".
III. La nuova evangelizzazione e lo slancio missionario impresso dal Sinodo
pastorale sono una scelta permanente della Chiesa di Roma, che esige un
forte impegno di crescita nella comunione tra tutte le sue molteplici componenti.
Dalla comunione infatti scaturisce la necessità di quella concorde convergenza pastorale che
è particolarmente richiesta alla Diocesi di Roma, caratterizzata da
un’eccezionale ricchezza e varietà di presenze e iniziative ecclesiali.
"In realtà la Diocesi di Roma è chiamata ad essere come il paradigma, il
punto di partenza e di riferimento del governo della Chiesa universale
affidata da Cristo a Pietro e ai suoi successori. Al Vescovo di Roma per
primo spetta infatti di onorare il criterio ecclesiologico secondo il quale
ciascun Vescovo, ben governando la propria Chiesa come porzione del Popolo
di Dio, contribuisce efficacemente al bene di tutto il Corpo mistico che è
anche un corpo di Chiese"[4].
IV. Accogliendo il voto formulato dal Sinodo
Diocesano di Roma
[5],
abbiamo predisposto che si procedesse alla revisione della Costituzione
apostolica
Vicariae Potestatis[6],
che regola la struttura ed il funzionamento del Vicariato ed è stata
promulgata dal Nostro Predecessore di venerata memoria Paolo VI il 6 gennaio
1977, in modo da renderla più consona alle norme del nuovo Codice di Diritto Canonico e
agli orientamenti sinodali definiti nel
Libro del Sinodo, da Noi
promulgato il 24 giugno 1993. La presente Costituzione pertanto intende
sostenere l'ecclesiologia di comunione e l'impegno missionario a cui il
Sinodo ha concretamente orientato la Chiesa di Roma, mediante una migliore
definizione e organizzazione dei compiti propri del Vicariato che va
considerato, sotto questo profilo, a tutti gli effetti una Curia diocesana,
secondo la definizione del can. 469 del C.I.C. Accogliendo le puntuali
indicazioni contenute nel Libro del Sinodo, questa revisione della
Vicariae Potestatis ha tenuto conto di vari fattori sia di ordine
tradizionale sia nuovi che caratterizzano la complessa realtà della città di
Roma, nella quale il clero e il popolo romano -uniti al loro Pastore-
testimoniano nella vita quotidiana la propria fede e la propria carità.
V. Alla Chiesa di Roma appartengono a proprio titolo i membri del Collegio
Cardinalizio, ai quali spetta di eleggere, a norma di diritto, il Vescovo di
Roma. Qui hanno sede i Dicasteri della Curia Romana, dei quali si avvale la
Santa Sede per l'esercizio delle sue funzioni universali. Vi si trovano
inoltre gli organi di governo di un gran numero di Ordini e Congregazioni
religiose, qualificate istituzioni culturali della Chiesa e gli uffici
centrali di diverse organizzazioni cattoliche internazionali. Roma è altresì
la sede primaziale d'Italia e la sede della Conferenza Episcopale Italiana,
nonché di varie organizzazioni apostoliche nazionali. Di conseguenza la
città eterna è luogo di residenza di un elevato numero di sacerdoti, di
religiosi e di laici provenienti dalle varie parti del mondo, la presenza e
l'opera dei quali -se ben coordinata- arricchisce la vita cristiana di Roma
dell'apporto delle diverse spiritualità ed esperienze.
VI. Roma presenta anche tutte le caratteristiche proprie della capitale di uno
stato moderno, nella quale si riflettono come in uno specchio i problemi e
le difficoltà dell'intera Nazione. Quale sede delle principali istituzioni
nazionali e centro culturale, sociale e politico di primaria importanza,
essa contribuisce a creare nei suoi abitanti particolari esigenze.
VII. Le crescenti difficoltà economiche e sociali dell'Urbe hanno creato un numero
rilevante di persone e famiglie in situazione di disagio, bisognose di una
cura particolarmente attenta alle loro necessità spirituali e materiali; il
fenomeno dell'immigrazione, di così vaste proporzioni, rappresenta una
realtà complessa ma anche uno stimolo per testimoniare il tradizionale
spirito di accoglienza e di solidarietà proprio della Chiesa di Roma nel
corso dei secoli. Anche il decentramento della stessa amministrazione civile
della città esige da parte dei cristiani presenza e partecipazione con acuto
senso di responsabilità.
VIII. La sua singolare storia rende Roma meta di turismo, che sempre più spesso
assume la forma di un pellegrinaggio religioso ispirato dalla memoria degli
apostoli, dei martiri e dei santi nonché dalla presenza del Vicario di
Cristo, offrendo così l'occasione privilegiata per una catechesi destinata a
mostrare quasi visibilmente la perenne originalità del Vangelo, qui
annunziato dagli apostoli Pietro e Paolo, fecondato con il loro sangue e con
quello di altri innumerevoli martiri, testimoniato dalla vita esemplare di molti santi e sante.
IX. Per la sua stessa singolare vocazione, non può non stare particolarmente a cuore
alla Chiesa di Roma l'intento ecumenico che non proviene da iniziative
contingenti, ma dalla stessa volontà di Cristo, dalla fede in Lui e dal
Battesimo che ci accomunano. La ricerca della piena unità, alimentata di
conoscenza reciproca, carità vicendevole e fraterna collaborazione con i
fratelli e sorelle di altre Chiese e confessioni cristiane, rappresenta un
impegno prioritario della Diocesi in vista della testimonianza
evangelizzatrice nella città e nel mondo.
X. Anche il dialogo interreligioso con la comunità ebraica è un obiettivo che
la Chiesa di Roma intende perseguire in fedeltà ai dettami del Concilio Vaticano Secondo.
XI. Verso i fedeli dell'Islam e di altre religioni presenti a Roma, si sviluppa
un'opera di accoglienza e di solidarietà sociale, insieme al dialogo e alla
collaborazione, in modo da offrire loro una chiara testimonianza della fede
e della vita cristiana.
XII. La memoria viva dei missionari, che nel corso dei secoli sono partiti dalla
Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo per annunziare il Vangelo in ogni
parte della Terra, sollecita in tutta la Diocesi e in ogni fedele di Roma
l'apertura alla "
missio ad gentes", per rendere testimonianza della
carità universale che anima la missione apostolica del proprio Vescovo,
Pastore Universale della Chiesa.
XIII. Alla luce di queste considerazioni è bene richiamare alcuni dei più gravi e
urgenti impegni che attendono la Chiesa di Roma e meritano pertanto la più
attenta azione pastorale del Vicariato e di ogni componente diocesana: la
nuova evangelizzazione e l'impegno missionario verso ogni abitante della
città e in ogni ambiente; la pastorale familiare e giovanile; l’impegno
nell’ambito della cultura e delle comunicazioni; l’impegno sociale e la
testimonianza della carità verso le vecchie e nuove povertà di cui soffrono
tante persone e famiglie nella città; le vocazioni al ministero sacerdotale e alle
diverse forme di vita consacrata; la formazione di catechisti e
collaboratori pastorali laici; l'incontro ecumenico e il dialogo
interreligioso; la costruzione delle nuove parrocchie, in particolare nelle periferie della città.
XIV. Affinché il Vicariato -Curia diocesana dell'Urbe- risulti uno strumento
idoneo di rinnovamento e di crescita pastorale di Roma, come auspicato dai
documenti postconciliari per ogni Curia diocesana, ed in particolare dal
nuovo Codice di Diritto Canonico e dal Sinodo pastorale di Roma, dovranno
essere osservati i principi e le norme qui di seguito riportati, che si
sostituiscono a quelli finora vigenti, derogando per quanto è necessario a
tutte le disposizioni generali e particolari di documenti antecedenti.
Titolo I
PRINCIPI ORIENTATIVI
Art. 1. Ogni attività svolta nell'ambito del Vicariato, a qualsiasi livello e con
qualsiasi grado di responsabilità, è sempre di natura sua pastorale,
orientata cioè alla realizzazione del mistero della salvezza per la Chiesa
di Cristo che è in Roma, e favorisce così quell’esemplarità di cui questa
Chiesa particolare di origine apostolica è debitrice all’intera Chiesa
cattolica e a tutti gli uomini nel mondo
[7].
Art. 2. Il fine di ogni attività svolta dagli uffici del Vicariato è quello di
sostenere e promuovere la nuova evangelizzazione seguendo gli indirizzi del
programma pastorale diocesano e ponendosi altresì a servizio di tutti i
soggetti e realtà ecclesiali, in specie le parrocchie, per far crescere
- mediante un’assidua opera di formazione e coordinamento - la loro comunione
e l'unità pastorale, in vista di un più incisivo e permanente impegno
missionario nella città e nel mondo.
Art. 3. Pur nella distinzione dei compiti e nella responsabilità propria di
ciascuno, tutti coloro che lavorano a qualsiasi titolo negli uffici del
Vicariato, scelti in base a pietà, competenza, zelo ed esperienza pastorale,
prestino la loro valida collaborazione in spirito di servizio, guardando
alla
diaconia di Cristo che è venuto a servire e non ad essere
servito
[8].
Art. 4. I singoli uffici, pur rispondendo a peculiari finalità, avranno fra loro
unità e stretta coordinazione di indirizzi, di scelte e di attività, al fine
di ottenere una organica e fruttuosa azione pastorale, secondo gli
orientamenti del programma pastorale diocesano
[9].
Art. 5. La vitalità degli uffici deve essere assicurata anche mediante
un'integrazione vicendevole e, ove possibile, mediante un opportuno
avvicendamento del personale direttivo. Per una più efficace mediazione con
le comunità ecclesiali presteranno la loro collaborazione, anche a tempo
parziale e secondo la loro specifica competenza, sacerdoti, diaconi,
religiosi, religiose, laici di diversi ambienti pastorali
[10].
Art. 6. Da parte di tutti dovrà esserci l'impegno di una costante personale
assiduità e di un progressivo aggiornamento, nonché un concreto inserimento
nella vita e nell'azione pastorale diocesana; e da parte dei sacerdoti anche
un'attiva partecipazione alla cura d'anime
[11].
Art. 7. Nel nuovo Regolamento Generale per il personale del Vicariato di Roma
[12],
che dovrà essere da Noi approvato, sarà contenuta la normativa circa le
funzioni e le attività del personale in servizio presso il medesimo
Vicariato, sotto il profilo organizzativo, disciplinare ed economico.
Titolo II
STRUTTURA CENTRALE DEL VICARIATO
Art. 8. Il Vicariato di Roma, organo della Santa Sede dotato di
personalità giuridica ed amministrazione propria, svolge la funzione di Curia diocesana
[13]
caratterizzata dalla peculiare natura della Diocesi di Roma. Pertanto in via
sussidiaria si applicano ad esso le norme del diritto universale, in quanto
compatibili con la sua indole e funzione.
Art. 9 Nell’ambito della Diocesi di Roma, i fedeli che si trovano nel territorio
della Città del Vaticano sono soggetti alla giurisdizione dell’Arciprete
pro tempore della Basilica Vaticana, Nostro Vicario Generale per la Città del Vaticano
[14].
Art. 10.
Il Cardinale Vicario, in Nostro nome e per Nostro mandato, esercita il
ministero episcopale di magistero, santificazione e governo pastorale per la
Diocesi di Roma con potestà ordinaria vicaria nei termini da Noi stabiliti.
Egli, perciò, ha l'alta ed effettiva direzione del Vicariato ed è giudice ordinario della Diocesi di Roma
[15].
Art. 11. Il Cardinale Vicario provvederà a riferire a Noi periodicamente e
ogniqualvolta lo riterrà necessario circa l’attività pastorale e la vita
della Diocesi. In particolare, non intraprenderà iniziative importanti senza aver prima riferito a Noi
[16].
Art. 12. Il Cardinale Vicario è il legale rappresentante della Diocesi di Roma e del Vicariato di Roma.
Art. 13. Il Cardinale Vicario non cessa dal suo Ufficio nella vacanza della Sede Apostolica
[17].
Art. 14. Il Cardinale Vicario è coadiuvato dal Vicegerente e dai Vescovi ausiliari da Noi nominati
[18].
Art. 15. Il Vicegerente, insignito del titolo di Arcivescovo, esercita la giurisdizione ordinaria
vicaria in stretta comunione ed in costante raccordo con il Cardinale Vicario entro i limiti stabiliti, avendo
cura che le direttive impartite dal Cardinale Vicario vengano attuate e promuovendo un autentico
spirito di comunione fra tutte le realtà operanti nella Curia diocesana
[19].
§2. Esercita anche i poteri propri del Cardinale Vicario quando questi sia
impedito o assente o l'Ufficio del medesimo sia vacante
[20].
Art. 16. L'Ufficio del Vicegerente non cessa
durante la vacanza della Sede Apostolica
[21].
Art. 17. - §1. I Vescovi ausiliari sono Vicari episcopali ed esercitano il loro
ministero nel settore territoriale o nell’ambito pastorale per cui sono
stati nominati, o in entrambi
[22].
§2. Essi hanno la facoltà ordinaria, in tutta
la Diocesi, di celebrare i sacramenti ed i sacramentali nonché di assistere
ai matrimoni. Hanno altresì tutte le facoltà che il Cardinale Vicario con
suo decreto conferirà loro. Nel caso delle Sacre Ordinazioni, sono soggetti
al disposto dei cann. 1015-1017 C.I.C.
[23].
§3. Alle facoltà di cui al paragrafo precedente si applica il can. 409 §2 C.I.C.
Art. 18. Il Prelato Segretario, da Noi nominato su presentazione del Cardinale
Vicario, ha il compito di moderatore degli Uffici del Vicariato. A lui
spetta di coadiuvare il Cardinale Vicario ed il Vicegerente nell’esercizio
delle loro funzioni, come pure di coordinare le attività connesse alla
trattazione degli affari amministrativi e di curare che gli altri addetti
del Vicariato svolgano fedelmente l’ufficio a loro affidato
[24].
Titolo III
ORGANI CONSULTIVI DEL VICARIATO
Art. 19. Il Consiglio episcopale è presieduto dal Cardinale Vicario ed è composto
dal Vicegerente, dai Vescovi ausiliari
[25]
e dal Prelato Segretario.
Art. 20. Il Cardinale Vicario si avvale del parere del Consiglio dei Parroci prefetti
per l’elaborazione e la verifica del programma pastorale diocesano e per la
formulazione delle linee direttive dell’immediata azione pastorale
[26].
Art. 21. Il Cardinale Vicario si avvale parimenti del parere di altri organismi
consultivi diocesani
[27]:
il Collegio dei consultori
[28],
il Consiglio presbiterale
[29]
ed il Consiglio pastorale
[30],
retti da propri statuti da lui approvati.
Art. 22. - §1. Il Consiglio diocesano degli affari economici
[31],
presieduto dal Cardinale Vicario o dal Vicegerente, ha il compito di
predisporre ogni anno il preventivo della gestione economica della Diocesi e
di approvare il rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite.
§2. Il Cardinale Vicario chiede il parere del Consiglio negli affari di particolare
rilievo.
Titolo IV
GLI UFFICI DEL VICARIATO
Art. 23. Il Vicariato o Curia diocesana di Roma si articola in uffici pastorali e
amministrativi ed in organi giudiziari
[32].
Art. 24. A sostegno dell’attività propria del Cardinale Vicario, del Vicegerente, dei
Vescovi ausiliari e del Segretario generale è costituito l’Ufficio di segreteria.
Art. 25. - §1. Ogni Ufficio, oltre al Direttore, può avere un Vicedirettore ed uno o più Addetti.
§2. I Direttori di tutti gli Uffici, come i Parroci della Diocesi di Roma, sono
nominati dal Cardinale Vicario previa Nostra approvazione; i Vicedirettori e
gli altri Addetti sono nominati dal Cardinale Vicario.
Art. 26. Il Cancelliere ha le competenze previste dal Codice di diritto canonico
[33]
e dirige l’Ufficio di cancelleria.
Art. 27. - §1. L’Economo ha le competenze previste dal Codice di diritto canonico e
dirige l’Ufficio amministrativo.
§2. L’Economo diocesano è nominato per un quinquennio
[34]
e può essere riconfermato anche per più mandati consecutivi.
Art. 28. Per rispondere alle esigenze della Diocesi, in conformità ai principi ed
alle norme di cui sopra, sono istituiti nel Vicariato i seguenti uffici,
centri e servizi, la cui diversa denominazione non comporta differenze di grado:
- di carattere pastorale-
Ufficio catechistico e Servizio per il catecumenato
Ufficio per la pastorale scolastica e l’insegnamento della religione
Ufficio scuola cattolica
Ufficio liturgico
Ufficio clero
Servizio per la formazione permanente del clero
Ufficio per la vita consacrata
Servizio per le vocazioni
Ufficio per le aggregazioni laicali e le confraternite
Centro per la cooperazione missionaria tra le Chiese
Ufficio per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso ed i nuovi culti
"Caritas" diocesana
Ufficio per la pastorale delle migrazioni
Centro per la pastorale familiare
Servizio per la pastorale giovanile
Ufficio per la pastorale universitaria
Centro per la pastorale sanitaria
Ufficio per la pastorale sociale
Ufficio comunicazioni sociali
Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport
- di carattere amministrativo-
Ufficio di cancelleria
Ufficio matrimoni
Archivio generale
Archivio storico diocesano
Ufficio amministrativo
Ufficio giuridico
Ufficio per l’edilizia di culto
Centro elaborazione dati.
Art. 29. Presso il Vicariato di Roma è costituita,
sotto la presidenza del Cardinale Vicario, l’Opera Romana Pellegrinaggi, che
per il raggiungimento delle sue specifiche finalità è dotata di un proprio
statuto e di un proprio regolamento, approvati dallo stesso Cardinale Vicario.
Art. 30. - § 1. Il Cardinale Vicario - previa Nostra approvazione - ha la potestà di
costituire nuovi Uffici pastorali e di modificare o sopprimere quelli
esistenti, con la flessibilità richiesta dal graduale adeguamento delle strutture alle esigenze pastorali.
§2. Il Cardinale Vicario può costituire commissioni diocesane con carattere
consultivo, che nella loro attività fanno riferimento agli Uffici competenti
per materia.
Titolo V
I TRIBUNALI
Art. 31. Presso il Vicariato di Roma sono costituiti tre distinti Tribunali:
il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma
[35];
il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio
[36];
il Tribunale di Appello
[37].
Art. 32. - §1. Il Cardinale Vicario, in virtù della potestà ordinaria vicaria che
esercita in nome del Sommo Pontefice, è giudice ordinario
[38]
della Diocesi di Roma e Moderatore dei Tribunali
[39].
§2. Il
Vicegerente di Roma esercita la potestà propria del Cardinale Vicario sui
Tribunali nel caso di impedimento o di assenza del medesimo, o qualora l’ufficio resti vacante
[40].
Art. 33. I singoli Tribunali sono costituiti dal Vicario Giudiziale, da un numero
conveniente di Vicari Giudiziali aggiunti, da Giudici, da Promotori di
Giustizia e Difensori del Vincolo, dal Cancelliere, da un congruo numero di Notari
[41]
e dal personale ausiliario.
Art. 34. - §1. I Vicari Giudiziali dei suddetti Tribunali sono da Noi nominati per un quinquennio
[42]
e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi. Per il
Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma la nomina avverrà su presentazione
del Cardinale Vicario; per il Tribunale di Prima Istanza per le cause di
nullità di matrimonio e per il Tribunale di Appello avverrà su presentazione
del Cardinale Vicario, previo consenso della Conferenza Episcopale del Lazio.
§2. I Vicari Giudiziali aggiunti ed i Giudici sono nominati dal Cardinale Vicario,
previa Nostra approvazione, per un quinquennio
[43],
e possono essere riconfermati anche per più mandati consecutivi. Nel caso di
nomina per il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio
[44]
e per il Tribunale di Appello
[45],
il Cardinale Vicario conferirà l’Ufficio udita la Conferenza Episcopale del Lazio.
§3. I Promotori di Giustizia, i Difensori del Vincolo, i Cancellieri, i Notari e
gli altri addetti sono tutti nominati dal Cardinale Vicario. Nel caso di
nomina dei Promotori di Giustizia e dei Difensori del Vincolo per il
Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio e per il
Tribunale di Appello, il Cardinale Vicario conferirà l’ufficio udita la Conferenza Episcopale del Lazio.
Art. 35. - §1. Salvo il prescritto del can. 1490 C.I.C., nei suddetti Tribunali
fungono da Patroni e Procuratori delle parti nelle cause matrimoniali coloro
che, iscritti all’Albo dei Procuratori e degli Avvocati del Tribunale della
Rota Romana, sono stati approvati dal Cardinale Vicario.
§2. Altri Patroni e Procuratori, compresi quelli iscritti negli elenchi degli
altri Tribunali ecclesiastici, possono assumere il patrocinio solo se
approvati nei singoli casi dal Cardinale Vicario
[46].
§3. Possono fungere da Periti coloro che sono stati ammessi dal Cardinale Vicario con suo decreto.
Art. 36. - §1. Il Vicario Giudiziale esercita l’autorità amministrativa,
disciplinare ed economica sul proprio Tribunale ed è tenuto a renderne conto al Moderatore
[47].
§2. Ogni Tribunale è dotato di una propria amministrazione
[48].
§3. I Tribunali si atterranno, per quanto compatibile con la loro condizione
giuridica, alle disposizioni emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana in
materia di regime amministrativo e di regolamentazione dell’attività di patrocinio.
Art. 37. Il Vicario Giudiziale di ogni Tribunale presenta il regolamento interno del
proprio Tribunale al Cardinale Vicario che lo approva con suo decreto, udita
la Conferenza Episcopale del Lazio quando si tratti del regolamento per il
Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio e per il
Tribunale di Appello. Tale regolamento, complementare a quanto in materia
già prevedono il Codice di diritto canonico e le disposizioni della
Conferenza Episcopale Italiana di cui all’articolo precedente, deve
stabilire i criteri per l’attività amministrativa disciplinare ed economica del Tribunale
[49].
Art. 38. - §1. Il Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma, retto dai cann. 1419 -
1437 C.I.C., ha competenza nelle cause che il Codice attribuisce al
Tribunale diocesano di primo grado, eccetto le cause di nullità di matrimonio.
§2. Il Tribunale Ordinario tratta altresì le cause dei Santi, in conformità alle
disposizioni speciali emanate dalla Santa Sede, le cause di dispensa "
super
rato et non consummato", le cause di scioglimento del vincolo "
in
favorem fidei".
§3. Al suo Vicario Giudiziale è riservato l’accertamento dei requisiti previsti per
la determinazione del foro di competenza dal can. 1673 nn. 3 - 4 C.I.C., e il relativo consenso
[50].
§4. Da questo Tribunale si appella al Tribunale di Appello del Vicariato di Roma o al Tribunale della Rota Romana
[51].
Art. 39. - §1. Il Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio
ha competenza, in armonia con quanto stabilito dalle norme della Lett. Ap.
"Qua cura"[52],
sulle cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio.
§2. Da questo Tribunale si appella al Tribunale di Appello del Vicariato di Roma o al Tribunale della Rota Romana.
Art. 40. - §1. Il Tribunale di Appello tratta le cause decise in primo grado:
dal Tribunale Ordinario della Diocesi di Roma;
dal Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio;
dai Tribunali Regionali Campano e Sardo per le cause di nullità di matrimonio;
dai Tribunali Diocesani delle Diocesi del Lazio;
dal Tribunale dell’Ordinariato Militare per l’Italia
[53];
dal Tribunale della Prelatura Personale della Santa Croce e Opus Dei.
[54].
§2. Da questo Tribunale si appella al Tribunale della Rota Romana
[55].
Stabilisco che queste leggi e norme abbiano piena efficacia ora e in futuro a partire dal
giorno 1 maggio 1998, nonostante qualsiasi circostanza in contrario, pure se
prescritta dalle Costituzioni Apostoliche e dagli Ordinamenti dei miei
Predecessori o da qualsiasi altra disposizione, anche se meritevole di specialissima menzione.
Dato a Roma, presso san Pietro, il 1° gennaio dell’anno 1998, solennità di Maria
Santissima, Madre di Dio, ventesimo di Pontificato.
[1]
Cf.
Libro del Sinodo della Diocesi di Roma. Secondo Sinodo
Diocesano celebrato sotto la presidenza di S. S. Giovanni Paolo II, Roma 1993, n.° 11.
[2]
S. Ireneo di Lione,
Adversus haereses, III, 3, 1, a cura di W. W. Harvey, Romae2 1857, p.9.
[3]
Cf. S. Ignazio d’Antiochia,
Epistula ad Romanos, Inscr.
Patres Apostolici I, a cura di F.
X. Funk, Romae 1901, p. 253.
[4]
Libro del Sinodo, n.° 11.
[5]
Libro del Sinodo, Indicazioni Pastorali 1,10.
[6]
Paolo VI, Cost. Ap.
Vicariae Potestatis, in
AAS 69 (1977) p. 5-18.
[7]
Cf.
Vicariae Potestatis 1, §1.
[8]
Cf.
Vicariae Potestatis 1, §2.
[9]
Cf.
Vicariae Potestatis 1, §3.
[10]
Cf.
Vicariae Potestatis 1, §4.
[11]
Cf.
Vicariae Potestatis 1, §5.
[12]
Cf.
Vicariae Potestatis 24.
[13]
Cf.
Vicariae Potestatis 1.
[14]
Cf.
Vicariae Potestatis 2, §2; e Giovanni Paolo II,
Chirographum quo Archipresbyter Sancti Petri Vicarius in spiritualibus
Summi Pontificis pro territorio Civitatis Vaticanae constituitur, in
AAS 83 (1991) p. 147-148.
[15]
Cf.
Vicariae Potestatis 2, §1 e 3, §2.
[16]
Cf.
Vicariae Potestatis 2, §§10-11.
[17]
Cf.
Vicariae Potestatis 2, §1; e Giovanni Paolo II, Cost. Ap.
Universi Dominici Gregis, in
AAS 88 (1996), p. 305-343, n.14.
[18]
Cf.
Vicariae Potestatis 2, §3.
[19]
Cf.
Vicariae Potestatis 2, §4 e 3, §3.
[20]
Cf.
Vicariae Potestatis 2, §4.
[21]
Cf.
Vicariae Potestatis 2, §4.
[22]
Cf.
Vicariae Potestatis 2, §5.
[23]
Cf.
Vicariae Potestatis 2, §5.
[24]
Cf.
Vicariae Potestatis 3, §4 e 4.
[25]
Cf.
Vicariae Potestatis 2, §6 e 3, §4.
[26]
Cf.
Vicariae Potestatis 2, §8.
[27]
Cf.
Vicariae Potestatis 2, §7.
[28]
Can. 502 C.I.C.
[29]
Can. 495 ss. C.I.C.
[30]
Can. 511 ss. C.I.C.
[31]
Can. 492 s. C.I.C.
[32]
Cf.
Vicariae Potestatis 3, §1. Cf. anche
supra, art. 8 e
-per quanto compatibili- i cann. 469-494 C.I.C.
[33]
Cf. cann. 474 e 482-488 C.I.C., per quanto compatibili.
[34]
Can. 494 C.I.C.
[35]
Cf.
Vicariae Potestatis 12, §1; can. 1419 §1 C.I.C.
[36]
Cf. Pio XI, Lett. Ap
. Qua Cura, in
AAS 30 (1938) p.
410-413; can.1423 C.I.C.
[37]
Cf. Giovanni Paolo II, Lett. Ap
. Sollicita Cura, in
AAS 80
(1988) p. 121-124; e can. 1439 C.I.C.
[38]
Can. 1419 C.I.C.
[39]
Cf.
Vicariae Potestatis 12, §2;
Sollicita Cura, lett.
"b".
[40]
Cf.
Vicariae Potestatis 12, §2.
[41]
Cf.
Vicariae Potestatis 13; can. 1420 - 1437 C.I.C.
[42]
Can. 1422 C.I.C.; cf. anche
Vicariae Potestatis 14.
[43]
Can. 1422 C.I.C.
[44]
Cf.
Vicariae Potestatis 14.
[45]
Cf.
Sollicita Cura, lett. "c".
[46]
Cf. Conferenza Episcopale Italiana,
Norme circa il regime
amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici Regionali italiani e
l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi, 5 §1, in
Notiziario della C.E.I. n.2 del 26.03.1997.
[47]
Cf.
Vicariae Potestatis 15.
[48]
Cf.
Vicariae Potestatis 13;
Sollicita Cura, lett."d".
[49]
Cf.
Vicariae Potestatis 16 - 17.
[50]
Pont. Comm. C.I.C. Aut. Int.,
Int. auth. diei 28.02.1986, in
AAS 78 (1986) p.1323.
[51]
Sollicita Cura, lett. "a".
[52]
Cf. can. 1423 §2 C.I.C.
[53]
Cf. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
Decreto prot.
4420/88 SAT., in data 22.09.1988.
[54]
Cf. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,
Decreto prot.
4419/1/96 SAT., in data 15.01.1996.
[55]
Can. 1444 C.I.C.
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