La restaurazione del diaconato in Italia

INTRODUZIONE

  1. La restaurazione del diaconato permanente     nella Chiesa occidentale è stata decisa dal

concilio ecumenico Vaticano II nella costituzione dogmatica Lumen gentiunt (n. 29) e

specificata con indicazioni normative nel motu proprio di papa Paolo VI Sacrum

diaconatus ordinem del 18 giugno 1967.

  1. Il ministero diaconale, già esistente nella Chiesa primitiva, ma divenuto poi, per

particolari circostanze storiche, meno necessario nella Chiesa latina, trova ora nuove

possibilità ed esigenze di utilizzazione nell’attuale situazione della società, bisognosa di un

più frequente e personale contatto con uomini qualificati dalla sacra ordinazione e

corroborati dalla grazia sacramentale corrispondente.

  1. Negli articoli che seguono, vengono sintetizzati i motivi e le circostanze che hanno indotto

l’episcopato italiano a chiedere alla sede apostolica la restaurazione del diaconato

permanente.

Si elencano poi le funzioni proprie dei diaconi e le norme pratiche, ispirate al motu proprio

Sacrum diaconatus ordinem, con particolare attenzione alla situazione e alle esigenze della

Chiesa italiana.

  1. MOTIVI PER LA RESTAURAZIONE

DEL DIACONATO PERMANENTE

Motivi teologici

  1. Il diaconato appare nella Chiesa apostolica (cf. Fil 1,1 e 1Tm 3,8-13) come specificazione dei

ministeri dell’ordine sacro.

Con la restaurazione del diaconato permanente     lo Spirito santo offre il dono del ripristino di

una struttura sacramentale della Chiesa – che, secondo s. Ignazio d’Antiochia, non può essere

senza vescovo, presbiteri e diaconi (cf. Ad Trall., II) – e quindi di una nuova abbondante

ricchezza di grazie sacramentali per una maggiore efficacia della sua missione di salvezza (cf.

LG 29; AG 16 in fine; SDO, intr. 3° capoverso).

  1. Il ministero diaconale sottolinea il valore del «servizio» espresso dalla carità, che è

specifico della gerarchia. Il diacono infatti è segno sacramentale, e quindi rappresentante e

animatore della vocazione al servizio, propria di Cristo, servo di Jahvé (cf. Is 53) venuto

«non ad essere servito, ma a servire e a dare la sua vita in redenzione di molti» (Mt 20,28).

  1. Suscitando lo spirito di servizio nel popolo di Dio il diacono contribuisce sia a rendere più

profonda tra i cristiani la comunione ecclesiale, sia a ravvivare l’impegno missionario di tutta

la Chiesa per la salvezza dell’umanità.

  1. I diaconi cooperano così a realizzare in modo articolato il compito p roprio dell’ordine

sacro: far crescere cioè la Chiesa, raccogliendo ad unità gli uomini ancora dispersi (cf. Gv

11,53) e portando poi la comunità alla dimensione perfetta del Cristo, realizzata

soprattutto nella celebrazione dell’eucaristia. Chiamati perta nto a collaborare

fraternamente con il presbiterio al servizio del popolo di Dio, dipenderanno anch’essi

direttamente dal vescovo, supremo responsabile della vita cristiana e della pastorale della

comunità diocesana (cf. SDO 23 e art. 22 del presente documento).

Motivi pastorali

  1. Il diacono è promotore del senso comunitario e dello spirito familiare del popolo di Dio,

riunito con maggiore facilità ed intensità sotto la guida di un ministro costituito nell’ordine

sacro.

  1. Per un’evangelizzazione capillare, di cui è sentita fortemente la necessità, il diaconato

permanente garantisce una presenza più viva dei ministeri qualificati dal sacramento

dell’ordine nelle realtà sociali, mettendo in risalto la diacon ia come servizio di carità ad

ogni uomo.

  1. La complessità del servizio caritativo nella realtà sociale odierna esige altresì che i membri

della gerarchia che accompagnano il lavoro dei laici, godano di specifica competenza e di

libertà di movimento, che più facilmente   si possono trovare in diaconi appositamente

scelti.

Motivi giuridici

  1. Il diaconato richiede a coloro che svolgono le specifiche mansioni ministeriali, l’impegno

stabile derivante dall’ordine sacro e li inserisce organicamente nella gerarchia.

  1. La restaurazione del diaconato permanente     favorirà la chiarificazione dei ministeri,

qualificando le funzioni riconosciute come proprie del diacono e facilitando una migliore

definizione delle funzioni del presbitero

Motivi liturgici

  1. Con la restaurazione del diaconato permanente   viene stabilita nella liturgia – in

particolare nell’assemblea eucaristica – e, conseguentemente, nella vita ecclesiale, la

presenza di tutti i ministeri sacri, ciascuno nell’esercizio delle proprie funzioni (cf. IGMR

61).

La celebrazione liturgica, più ordinata e funzionale, diventa così segno e strumento di

consapevole unità nella comunità ecclesiale.

  1. Nell’esercizio delle sue funzioni il diacono contribuisce a rendere presenti nell’assemblea

liturgica i vari settori della vita in cui egli è inse rito, a testimonianza della Chiesa come

corpo organico.

Il. CIRCOSTANZE FAVOREVOLI

ALLA RESTAURAZIONE

DEL DIACONATO PERMANENTE

  1. La situazione italiana, quale risulta dalle statistiche e più ancora dall’esperienza di coloro

che si trovano in cura d’anime, conferma che i motivi di carattere generale trovano in

Italia circostanze favorevoli alla restaurazione del diaconato permanente .

  1. Anche nella Chiesa italiana è sentita l’esigenza di una promozione comunitaria del popolo

di Dio e di una più diffusa evangelizzazione, mediante una presenza pastorale capillare (sul

piano familiare, scolastico, di ambiente di lavoro e di categor ia, di quartiere e di

caseggiato, ecc.): il ministero diaconale potrà accentuare la dimensione comunitaria e

missionaria della Chiesa e della pastorale.

  1. L’opera del diacono, soprattutto nei paesi spopolati delle montagne e delle campagne, e

nei quartieri sovrappopolati delle città, viene resa ancora più urgente dalla scarsità

crescente del clero.

  1. I diaconi potranno anche – insieme a laici di fiducia – sollevare i presbiteri da funzioni e

preoccupazioni che non sono loro proprie, contribuendo   così a rendere più autentico il

ministero sacerdotale.

  1. In conformità alle esigenze sopra indicate (soprattutto nell’art. 16) vi sono in Italia vescovi

che già impostano la pastorale diocesana secondo piani che implicano la presenza dei

diaconi.

Vi sono inoltre numerosi esempi di parrocchie articolate in comunità minori, in cui uomini

pieni di zelo già esercitano un ministero di animazione con spirito di servizio, sicché

appare opportuno che l’ordinazione diaconale conferisca ad essi la grazia sacra mentale

corrispondente.

  1. Alcune centinaia di uomini, in ogni parte d’Italia, stanno inoltre compiendo una ricerca

comunitaria sul significato del mistero diaconale nella Chiesa e nel mondo d’oggi, e si

tengono a disposizione per un’eventuale chiamat a all’ordinazione da parte dei loro

vescovi.

  1. Tutte queste circostanze inducono a considerare che l’introduzione   del diaconato

permanente nella realtà ecclesiale italiana è sommamente conveniente e potrà portare

notevoli vantaggi per la vita religiosa della comunità nazionale.

III. FUNZIONI DEL DIACONO

  1. Il diacono esercita i suoi specifici ministeri – in conformità alla tradizione ecclesiale – nella

triplice direzione della carità, dell’evangelizzazione e della liturgia, secondo le facoltà

conferitegli dall’ordinario del luogo (cf. SDO 22), «sempre in perfetta comunione col

vescovo e il suo presbiterio, cioè sotto l’autorità del vescovo edel sacerdote che, nel

territorio, presiedono alla cura delle anime» ( SDO 23).

  1. L’esercizio delle opere di misericordia, in nome della gerarchia e della Chiesa (cf. SDO

22,9), è certamente conforme alla grazia sacramentale del ministero del diacono, che in

tal modo è costituito rappresentante della comunità ecclesiale per questa importante

funzione.

  1. Il diacono, in virtù della sua partecipazione all’ordine episcopale e presbiteriale, annuncia

autorevolmente la parola di Dio e fa opera di catechesi (cf. SDO 22,6.8). In particolare egli

è qualificato ministro per la preparazione catechetica   e pastorale dei candidati ai

sacramenti (per il battesimo e la cresima, anche dei genitori e padrini) e per la,visita

amichevole ed esortatrice alle famiglie, in un contatto più diretto e più ampio di quello

realizzato nella celebrazione liturgica.

  1. Il diacono trova nella liturgia la fonte di ogni grazia e il punto culminante cui tutto il suo

ministero converge (cf. SC 1/165 10). Egli assiste, durante le azioni liturgiche, il vescovo e il

presbitero; amministra solennemente il battesimo; conserva e distribuisce l’eucaristia;

benedice le nozze cristiane, quando ne sia espressamente delegato; presiede ai riti

funebri; amministra i sacramentali (cf. SDO 22,1-5). Il diacono presiede altresì alla

preghiera dei fedeli, soprattutto nelle comunità disperse di cui è legittima guida, in

preparazione all’eucaristia celebrata dal vescovo e dal presbitero, e in costante

comunione con essa (cf. SDO 22,7.8.10).

  1. Nell’esercizio del suo ministero il diacono aiuta gli altri a riconoscere e a valorizzare i

propri carismi e le proprie funzioni nella comunità.

In tal modo egli «promuove e sostiene le attività apostoliche dei laici» ( SDO 22,11).

  1. NORME PRATICHE
  2. Sul piano della posizione personale si accettano:

   un diaconato unito all’impegno del celibato perpetuo;

   un diaconato da conferirsi ad uomini già sposati.

  1. Al vescovo locale competono la responsabilità e l’autorità per l’ammissione dei candidati

al diaconato, per la loro preparazione, per l’esercizio dell’ordine, come anche per

l’eventuale cessazione di esercizio, qualora ciò venisse richiesto da particolari condizioni

personali e ambientali.

Qualità del diacono

  1. Prima di ammettere un candidato all’ordinazione diaconale, il ves covo ne valuterà le

qualità, consultando anche le comunità ecclesiali in cui è vissuto per assicurarsi che egli

possa esercitare un valido ministero.

  1. Saranno particolarmente valutati nel candidato la ricchezza delle virtù teologali, lo spirito

di preghiera, un grande amore alla Chiesa, nonché l’idoneità al dialogo, una buona

intelligenza, la serietà morale, la prudenza, l’equilibrio, il senso di responsabilità.

Sarà richiesta anche buona salute fisica nella misura sufficiente per l’esercizio del

ministero.

  1. I candidati al diaconato dovranno testimoniare altresì una sincera docilità e disponibilità

alla collaborazione apostolica e quindi ad un servizio organicamente inserito in una

pastorale d’insieme.

  1. Si accoglieranno candidati di ogni classe sociale e di ogni professione civile ritenuta

dall’ordinario compatibile con l’ufficio diaconale; si userà una particolare attenzione alla

qualificazione personale.

  1. L’età canonica minima per l’ammissione al diaconato è quella fissata dal motu proprio

Sacrum diaconatus ordinem: 25 anni per i celibi e 35 anni per i coniugati.

  1. Per il diaconato da conferirsi a uomini sposati si richiedono il consenso della sposa e una

durata ragionevole della vita matrimoniale che dimostri e assicuri   la stabilità della vita

familiare. La famiglia stessa del diacono si impegnerà a collaborare al suo ministero e a

dare una generosa testimonianza cristiana attraverso lo spirito religioso della sposa e la

buona educazione dei figli.

I diaconi non si impegneranno nella politica attiva o di partito.

Preparazione

  1. I singoli vescovi, con la collaborazione dei presbiteri e – in seguito – dei diaconi stessi,

cureranno la formazione dei candidati al   diaconato, promuovendo apposite istituzioni

anche a carattere interdiocesano o regionale. A tal fine essi nomineranno dei responsabili,

cui spetterà la cura di predisporre le attività di preparazione e formazione.

  1. I responsabili della formazione dei diaconi costituiranno un gruppo animato da profon do

senso ecclesiale, aperto alla riflessione e al dialogo non solo con i candidati ma con i

presbiteri e i laici dell’intera comunità diocesana.

  1. I candidati al diaconato dovranno acquistare sufficienti conoscenze bibliche, teologiche,

liturgiche e ascetiche, nonché nozioni di altre discipline (ad es. catechistiche e

amministrative) che li rendano idonei all’esercizio del loro ministero.

Si richiede perciò ai candidati – oltre alla cultura media dell’ambiente nel quale si

troveranno a lavorare – un congruo periodo di specifica preparazione, non inferiore ai tre

anni, secondo le possibilità offerte a ciascuno dalle condizioni di famiglia e di lavoro.

I piani di studio per questa specifica preparazione saranno stabiliti dalla conferenza

episcopale sulla base delle indicazioni della S. Congregazione per l’educazione cattolica

contenute nelle istruzioni del 16 luglio 1969.

  1. Si darà particolare importanza a periodi di prolungata convivenza (specialmente durante

le ferie) per la conoscenza e la collaborazione dei diaconi con il vescovo, con i presbiteri,

con i laici impegnati nell’apostolato e tra di loro.

  1. I candidati al diaconato dovranno dare prova di saper integrare la loro vita (e, se sposati,

quella della loro famiglia) con la vita c omunitaria, inserendosi in gruppi più vasti. Pare

pertanto opportuno prevedere e sperimentare tempestivamente il loro inserimento

concreto nell’esercizio del futuro ministero.

  1.    Si può ammettere una più rapida ordinazione di coloro che già avessero r aggiunto una

sufficiente maturità di preparazione.

Vita

  1. Per la configurazione particolare a Cristo, realizzata dall’ordine sacro, il diacono si

impegnerà all’imitazione amorosa e generosa di lui, alimentandola con la frequente

lettura della Scrittura, con l’intensa vita liturgica e sacramentale, con la recita quotidiana

delle Lodi e dei Vespri.

  1. Il diacono sarà di esempio nelle virtù cristiane, nella disponibilità alle esigenze dei fratelli,

nell’amore particolare alla Chiesa, nonché nella devozione alla vergine Maria, madre della

Chiesa, primo ed eminente esempio di totale servizio a Dio e agli uomini.

  1. Tale impegno spirituale sarà garantito dalla partecipazione ad appositi incontri periodici e

ad esercizi spirituali (cui dovranno partecipare almeno ogni due anni, nella forma

determinata dall’ordinario), dalla lettura di pubblicazioni specializzate, nonché da

un’illuminata direzione spirituale.

Esercizio del diaconato

  1. Ogni diacono è ordinato dal vescovo per la sua Chiesa particolare; per esercitare il

ministero in altra Chiesa deve essere chiamato dal vescovo di quella comunità o almeno

averne il consenso.

  1. Ad ogni vescovo, quale supremo responsabile della pastorale diocesana, viene lasciata la

decisione circa l’utilità concreta dei diaconi nella sua diocesi e circa la funzione specifica

da assegnare ad essi.

  1. Per i diaconi a servizio di particolari comunità si stabiliranno specifiche norme di

collaborazione con i presbiteri (parroci o responsabili di s ettore). Pare comunque

opportuno che venga richiesto in tempo utile il parere dei collaboratori e degli organismi

pastorali della comunità con cui il diacono sarà destinato in servizio permanente.

  1. Si provveda ad una congrua rappresentanza diaconale   negli organismi diocesani, in

particolare nei consigli pastorali.

  1. Nelle celebrazioni liturgiche il diacono indosserà le vesti proprie dell’ordine.

Sostentamento

  1. La maggioranza dei diaconi, inseriti nella vita comune   del popolo di Dio, vivrà

normalmente nel proprio lavoro professionale.

  1. Per coloro che eventualmente fossero invitati a limitare la propria attività professionale

per dedicarsi maggiormente al ministero si provvederà – quando ciò fosse ritenuto

necessario – con le disponibilità della Chiesa diocesana, dei singoli uffici e delle comunità

in cui prestano servizio.

  1. NORME TRANSITORIE
  2. Ogni vescovo, prima di ricostituire il diaconato permanente nella propria diocesi,

ascolterà i consigli diocesani presbiterale e pastorale.

Inoltre opportunamente consulterà e informerà la conferenza episcopale regionale e la

CEI per inserire le ordinazioni diaconali in un’organica pastorale d’insieme.

  1. Per i problemi riguardanti il diaconato permanente la CEI si serve di un comitato, formato

da quattro vescovi – due designati dalla Commissione episcopale per il clero e due dalla

Commissione per l’educazione cattolica – e coadiuvato da esperti. È compito di questo

comitato coordinare le iniziative, precisare gli indirizzi e orientare le esperienze.

  1. Il comitato, raccogliendo le esperienze che si andranno attuando, formulerà un più

maturo ed organico «Statuto del diaconato permanente» che sarà poi sottoposto alla

Conferenza episcopale italiana e alla sede apostolica.

Roma, 8 dicembre1971.

+ ANTONIO card. POMA, presidente

+ ANDREA PANGRAZIO, segretario generale