{"id":306,"date":"2021-03-25T08:58:16","date_gmt":"2021-03-25T07:58:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/?page_id=306"},"modified":"2024-06-25T08:33:43","modified_gmt":"2024-06-25T06:33:43","slug":"matrimonio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/index.php\/matrimonio\/","title":{"rendered":"Matrimonio"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column width=&#8221;5\/6&#8243;][vc_tta_tabs active_section=&#8221;1&#8243;][vc_tta_section title=&#8221;La dichiarazione di nullit\u00e0<br \/>\n(cann. 1671-1691)&#8221; tab_id=&#8221;1616659287512-339149a0-aca7&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La causa per la dichiarazione di nullit\u00e0 del matrimonio \u00e8 diretta a verificare se al momento delle nozze esistessero tutti i presupposti che la Chiesa richiede perch\u00e9 sorga il sacramento. Si tratta di mettersi in un percorso di verit\u00e0 davanti a Dio e alla Chiesa. Per intraprendere una causa di nullit\u00e0 matrimoniale \u00e8 necessario che ci sia almeno la separazione di fatto: fin quando i coniugi continuino a vivere sotto lo stesso tetto non si pu\u00f2 avere \u201cla certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale\u201d (can. 1675). La causa pu\u00f2 essere introdotta da entrambi i coniugi con un \u201cmandato congiunto\u201d, oppure su istanza di uno solo. \u00c8 sempre necessario tuttavia, per salvaguardare il diritto di difesa, che l\u2019altra parte sia a conoscenza dell\u2019introduzione della causa, a prescindere dal comportamento processuale che vorr\u00e0 assumere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per introdurre una causa di nullit\u00e0 matrimoniale, salvo che la Parte non sia riconosciuta idonea a \u201cstare in giudizio da sola\u201d (in quanto provvista delle necessarie competenze canoniche), \u00e8 necessaria l\u2019assistenza di un Avvocato. Ci sono tre figure di Avvocato: il <a href=\"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/index.php\/avvocati\/#1633000444743-78f40b58-2eec\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Patrono di fiducia<\/a>, il <a href=\"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/index.php\/avvocati\/#1633000249455-02935e7c-0103\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Patrono stabile<\/a> ed il <a href=\"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/index.php\/avvocati\/#1633000502582-667c961a-59a0\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Patrono d\u2019ufficio<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dichiarazione di nullit\u00e0 \u00e8 un processo giudiziario che prevede la celebrazione dello stesso con rito ordinario, pi\u00f9 breve o documentale, e termina con una sentenza. Tale sentenza, in caso di riconoscimento della nullit\u00e0 del matrimonio, diventa esecutiva se non appellata dagli aventi diritto nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notificazione della pubblicazione della sentenza. In caso di appello, da proseguirsi entro un mese dalla sua interposizione, i Giudici di istanza superiore possono respingere tale ricorso, e, quindi, confermare con proprio decreto la sentenza di primo grado, oppure ammetterlo. Se l\u2019appello \u00e8 stato ammesso, si dovr\u00e0 procedere allo stesso modo come in prima istanza, con i dovuti adattamenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 possibile che nel dispositivo della sentenza sia inserito il \u201c<a href=\"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/index.php\/fonti\/#1631175375675-71d74df7-6ecb\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">divieto di passare a nuove nozze<\/a>\u201d ad una o entrambi le Parti. Si tratta di un provvedimento che la Chiesa adotta per verificare l\u2019idoneit\u00e0 del fedele al matrimonio e che prevede un procedimento amministrativo quando l\u2019interessato decida di passare a nuove nozze. In tale procedimento viene coinvolto anche il futuro coniuge.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=&#8221;La convalidazione semplice<br \/>\n(cann. 1156-1160)&#8221; tab_id=&#8221;1616603168849-baa1d77d-0346&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La convalidazione semplice \u00e8 l\u2019atto con il quale si trasforma un matrimonio nullo in matrimonio valido. \u00a0Consiste nel rinnovo del consenso matrimoniale, senza la necessit\u00e0 di osservare di nuovo la forma canonica <em>ad validitatem <\/em>(quindi in forma privata e senza alcun testimone). Si esige la previa cessazione dell\u2019eventuale impedimento che aveva determinato la nullit\u00e0 del matrimonio (e che non pu\u00f2 sussistere nella forma) per mezzo di una dispensa o di fatti che lo facciano venire meno. Se ambedue i coniugi siano consapevoli dell\u2019impedimento, si richiede <em>ad validitatem<\/em> il rinnovo del consenso da parte di entrambi; se un coniuge solo conosca la nullit\u00e0, a lui solo incombe l\u2019obbligo di rinnovare il consenso. \u00c8 il parroco che provveder\u00e0 ad istruire la pratica.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=&#8221;La sanazione in radice<br \/>\n(cann. 1161-1165)&#8221; tab_id=&#8221;1616603168849-a56d8355-dad6&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sanazione in radice consiste nella convalidazione di un matrimonio nullo senza rinnovo del consenso, quando entrambi i coniugi vogliano proseguire nella vita coniugale. Si riconosce, completando i requisiti di validit\u00e0, una situazione di fatto (ad es. matrimonio celebrato solo civilmente da due battezzati) che contenga un\u2019autentica volont\u00e0 di essere marito e moglie, iniziata con un atto che, nonostante i suoi difetti (impedimento dirimente o difetto di forma canonica), \u00e8 qualificabile come espressione sufficiente ed inequivocabile di un consenso matrimoniale La richiesta di convalidare il matrimonio nullo senza rinnovare il consenso pu\u00f2 essere fatta da parte di un coniuge o di ambedue, rivolgendosi al proprio parroco. Si esige che il consenso di entrambe le Parti persista nel momento in cui il matrimonio venga sanato in radice, nonch\u00e9 l\u2019accettazione delle propriet\u00e0 fondamentali del matrimonio. Gli effetti canonici retroagiscono sin dalla celebrazione del matrimonio.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=&#8221;La separazione con permanenza del vincolo<br \/>\n(cann. 1151-1155, 1692-1696)&#8221; tab_id=&#8221;1616603292016-79592578-b3ff&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Bench\u00e9 si debba fare ogni sforzo per aiutare i coniugi in difficolt\u00e0 ad evitare il ricorso alla separazione, anche attraverso l\u2019opera di consulenza e di sostegno svolta dai consultori di ispirazione cristiana, tuttavia alle condizioni previste dai cann. 1152 e 1153 (in caso di adulterio sub\u00ecto o quando uno dei coniugi comprometta gravemente il bene sia spirituale che corporale dell\u2019altro o della prole, oppure renda troppo dura la vita comune) i coniugi hanno il diritto di interrompere la convivenza. \u201cDi norma le cause di separazione tra i coniugi siano trattate avanti l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria civile, fatto salvo in ogni caso il diritto dei fedeli di accedere alla giurisdizione ecclesiastica \u2026 i coniugi interessati possono chiedere al Vescovo diocesano l\u2019emanazione di un decreto (cf. can. 1692 \u00a7 1) oppure rivolgersi al tribunale diocesano\u201d (CEI, <a href=\"https:\/\/www.chiesacattolica.it\/wp-content\/uploads\/sites\/31\/2017\/02\/Decreto_generale_matrimonio_canonico.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Decreto generale sul matrimonio canonico<\/em><\/a>, 5 novembre 1990).<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=&#8221;Processo per la dispensa dal matrimonio<br \/>\nrato e non consumato (cann. 1142, 1697-1706)&#8221; tab_id=&#8221;1616659290519-bcd68f08-24c3&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il matrimonio non consumato (ossia validamente celebrato, ma cui non \u00e8 seguita la consumazione) tra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata per una giusta causa pu\u00f2 essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le Parti o di una delle due, anche se l\u2019altra sia contraria. La competenza a ricevere la domanda \u00e8 del Vescovo diocesano, attraverso il tribunale diocesano.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=&#8221;Lo scioglimento del vincolo matrimoniale<br \/>\nin favore della fede (cann. 1143-1150)&#8221; tab_id=&#8221;1632391164627-074f7e50-256c&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si rinvia alle <a href=\"https:\/\/www.vatican.va\/roman_curia\/congregations\/cfaith\/documents\/rc_con_cfaith_doc_20010430_favor-fidei_it.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Norme per istituire il processo per lo scioglimento del vincolo matrimoniale in favore della fede<\/em><\/a> (Congregazione per la Dottrina della Fede, 30 aprile 2001.). Per ogni informazione rivolgersi al proprio Tribunale Diocesano.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][\/vc_tta_tabs][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/6&#8243;][vc_widget_sidebar sidebar_id=&#8221;sidebar_page&#8221;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"[vc_row][vc_column width=&#8221;5\/6&#8243;][vc_tta_tabs active_section=&#8221;1&#8243;][vc_tta_section title=&#8221;La dichiarazione di nullit\u00e0 (cann. 1671-1691)&#8221; tab_id=&#8221;1616659287512-339149a0-aca7&#8243;][vc_column_text] La causa per la dichiarazione di nullit\u00e0 del matrimonio \u00e8 diretta a verificare se al momento delle nozze esistessero tutti i presupposti che la Chiesa richiede perch\u00e9 sorga il sacramento. <a href=\"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/index.php\/matrimonio\/\"> Read more&#8230;<\/a>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"template-full-width.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-306","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/306","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=306"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/306\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1907,"href":"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/306\/revisions\/1907"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diocesidiroma.it\/tribunaleprimaistanza\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=306"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}