Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti

CONGREGAZIONE PER IL CLERO

DIRECTORIUM PRO MINISTERIO ET VITA
DIACONORUM PERMANENTIUM

DIRETTORIO
PER IL MINISTERO E LA VITA
DEI DIACONI PERMANENTI

1

LO STATUTO GIURIDICO DEL DIACONO

Il diacono ministro sacro

  1. Il diaconato ha la sua sorgente nella consacrazione e nella missione di Cristo, delle quali il diacono viene chiamato a partecipare.(1) Mediante l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria egli viene costituito ministro sacro, membro della gerarchia. Questa condizione determina il suo stato teologico e giuridico nella Chiesa.

L’incardinazione

  1. Al momento dell’ammissione tutti i candidati dovranno esprimere chiaramente e per iscritto l’intenzione di servire la Chiesa(2) per tutta la vita in una determinata circoscrizione territoriale o personale oppure in un Istituto di Vita consacrata, in una Società di Vita apostolica, che abbiano facoltà di incardinare.(3) L’accettazione scritta di tale richiesta è riservata a chi ha la facoltà di incardinare, e determina chi è l’Ordinario del candidato.(4)

L’incardinazione è un vincolo giuridico che ha valore ecclesiologico e spirituale in quanto esprime la dedicazione ministeriale del diacono alla Chiesa.

  1. Un diacono, già incardinato in una circoscrizione ecclesiastica, può essere incardinato in un’altra circoscrizione a norma del diritto.(5)

Il diacono, che, per giusti motivi, desidera esercitare il ministero in una diocesi diversa da quella di incardinazione, deve ottenere l’autorizzazione scritta dei due vescovi.

I vescovi favoriscano i diaconi della loro diocesi che intendono mettersi a disposizione delle Chiese che soffrono per scarsità di clero, sia in forma definitiva, sia a tempo determinato, e, in particolare, quelli che chiedono di dedicarsi, premessa una specifica accurata preparazione, alla missione ad gentes. I necessari rapporti saranno regolati, con idonea convenzione, tra i vescovi interessati.(6)

È dovere del vescovo seguire con particolare sollecitudine i diaconi della sua diocesi.(7) Egli vi provvederà personalmente o tramite un sacerdote suo delegato, rivolgendosi con premura speciale verso coloro che, per la loro situazione di vita, si trovano in particolari difficoltà.

  1. Il diacono incardinato in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita Apostolica, eserciterà il suo ministero sotto la potestà del vescovo in tutto ciò che riguarda la cura pastorale e l’esercizio pubblico del culto divino e le opere di apostolato, restando anche soggetto ai propri superiori, secondo le loro competenze e mantenendosi fedele alla disciplina della comunità di riferimento.(8) In caso di trasferimento ad altra comunità di diversa diocesi, il superiore dovrà presentare il diacono all’Ordinario per avere da questi la licenza all’esercizio del ministero, secondo le modalità che essi stessi determineranno con sapiente accordo.
  2. La vocazione specifica del diacono permanente suppone la stabilità in quest’ordine. Pertanto, un eventuale passaggio al presbiterato di diaconi permanenti non uxorati o rimasti vedovi sarà sempre una rarissima eccezione, possibile soltanto quando speciali e gravi ragioni lo suggeriscono. La decisione di ammissione all’Ordine del Presbiterato spetta al proprio Vescovo diocesano, se non ci sono altri impedimenti riservati alla Santa Sede.(9) Data però l’eccezionalità del caso, è opportuno che egli consulti previamente la Congregazione per l’Educazione Cattolica per ciò che riguarda il programma di preparazione intellettuale e teologica del candidato e la Congregazione per il Clero, circa il programma di preparazione pastorale e le attitudini del diacono al ministero presbiterale.

Fraternità sacramentale

  1. I diaconi, in virtù dell’ordine ricevuto, sono uniti tra loro da fraternità sacramentale. Essi operano tutti per la stessa causa: l’edificazione del Corpo di Cristo, sotto l’autorità del Vescovo, in comunione con il Sommo Pontefice.(10) Ciascun diacono si senta legato ai confratelli con il vincolo della carità, della preghiera, dell’obbedienza attorno al proprio Vescovo, dello zelo ministeriale e della collaborazione.

È bene che i diaconi, con l’assenso del Vescovo e in presenza del Vescovo stesso o del suo delegato, si riuniscano periodicamente per verificare l’esercizio del proprio ministero, scambiarsi esperienze, proseguire la formazione, stimolarsi vicendevolmente nella fedeltà.

I suddetti incontri fra diaconi permanenti possono costituire un punto di riferimento anche per i candidati all’ordinazione diaconale.

Spetta al Vescovo del luogo alimentare nei diaconi operanti in diocesi uno « spirito di comunione », evitando il formarsi di quel « corporativismo », che influì nella scomparsa del diaconato permanente nei secoli passati.

Obblighi e diritti

  1. Lo statuto del diacono comporta anche un insieme di obblighi e diritti specifici, a tenore dei cann. 273-283 del Codice di Diritto Canonico, riguardanti gli obblighi e i diritti dei chierici, con le peculiarità ivi previste per i diaconi.
  2. Il Rito dell’ordinazione del diacono prevede la promessa di obbedienza al Vescovo: « Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? ».(11)

Il diacono, promettendo obbedienza al Vescovo, assume come modello Gesù, l’uomo obbediente per eccellenza (cf Fil 2, 5-11), sul cui esempio caratterizzerà la propria obbedienza nell’ascolto (cf Eb 10, 5ss; Gv 4, 34) e nella radicale disponibilità (cf Lc 9, 54ss; 10, 1ss).

Egli, perciò, si impegna anzitutto con Dio ad agire in piena conformità alla volontà del Padre; nello stesso tempo si impegna anche con la Chiesa, che ha bisogno di persone pienamente disponibili.(12) Nella preghiera e nello spirito di orazione di cui deve essere intriso, il diacono approfondirà quotidianamente il dono totale di sé, come ha fatto il Signore « fino alla morte e alla morte di croce » (Fil 2, 8).

Questa visione dell’obbedienza predispone nell’accoglimento delle concrete specificazioni dell’obbligo assunto dal diacono con la promessa fatta nell’ordinazione, secondo quanto previsto dalla legge della Chiesa: « I chierici, se non sono scusati da un impedimento legittimo, sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l’incarico loro affidato dal proprio Ordinario ».(13)

Il fondamento dell’obbligo sta nella partecipazione stessa al ministero episcopale, conferita dal sacramento dell’Ordine e dalla missione canonica. L’ambito dell’obbedienza e della disponibilità è determinato dallo stesso ministero diaconale e da tutto ciò che ha relazione oggettiva, diretta e immediata con esso.

Al diacono, nel decreto di conferimento dell’ufficio, il Vescovo attribuirà compiti corrispondenti alle capacità personali, alla condizione celibataria o familiare, alla formazione, all’età, alle aspirazioni riconosciute come spiritualmente valide. Saranno anche definiti l’ambito territoriale o le persone alle quali sarà indirizzato il servizio apostolico; sarà, pure, specificato se l’ufficio è a tempo pieno o parziale, e quale presbitero sarà responsabile della « cura animarum » pertinente all’ambito dell’ufficio.

  1. Dovere dei chierici è vivere nel vincolo della fraternità e della preghiera, impegnandosi nella collaborazione tra loro e con il Vescovo, riconoscendo e promuovendo anche la missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo,(14) conducendo uno stile di vita sobrio e semplice, che si apra alla « cultura del dare » e favorisca una generosa condivisione fraterna.(15)
  2. I diaconi permanenti non sono tenuti a portare l’abito ecclesiastico, come, invece, lo sono i diaconi candidati al presbiterato,(16) per i quali valgono le stesse norme previste ovunque per i presbiteri.(17)

I membri degli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica si atterranno a quanto disposto per loro dal Codice di Diritto Canonico.(18)

  1. La Chiesa riconosce nel proprio ordinamento canonico il diritto dei diaconi ad associarsi fra di loro, per favorire la loro vita spirituale, per esercitare opere di carità e di pietà e per conseguire altri fini, in piena conformità con la loro consacrazione sacramentale e la loro missione.(19)

Ai diaconi, come agli altri chierici, non è consentita la fondazione, l’adesione e la partecipazione ad associazioni, o raggruppamenti di qualsiasi genere, anche civili, incompatibili con lo stato clericale, o che ostacolino il diligente compimento del loro ministero. Eviteranno anche tutte quelle associazioni che, per loro natura, finalità e metodi di azione sono di nocumento alla piena comunione gerarchica della Chiesa; quelle, ancora, che arrecano danno all’identità diaconale e all’adempimento dei doveri, che i diaconi esercitano a servizio del popolo di Dio; quelle, infine, che complottano contro la Chiesa.(20)

Sarebbero del tutto inconciliabili con lo stato diaconale quelle associazioni che intendessero riunire i diaconi, con una pretesa di rappresentatività, in una specie di corporazione, o disindacato o, comunque, in gruppi di pressione, riducendo, di fatto, il loro sacro ministero a professione o mestiere, paragonabili a funzioni di carattere profano. Inoltre, sarebbero incompatibili associazioni che, in qualche modo, snaturassero il rapporto diretto e immediato che ogni diacono ha con il proprio Vescovo.

Tali associazioni sono vietate perché risultano dannose all’esercizio del sacro ministero diaconale, che rischia di essere considerato come prestazione subordinata, e introducono, così, un atteggiamento di contrapposizione ai sacri pastori, considerati unicamente come datori di lavoro.(21)

Si tenga presente che nessuna associazione privata può essere riconosciuta come ecclesiale senza la previa recognitio degli statuti da parte della competente autorità ecclesiastica;(22) che la stessa autorità ha il diritto-dovere di vigilanza sulla vita delle associazioni e sul conseguimento delle finalità statutarie.(23)

I diaconi, provenienti da associazioni o movimenti ecclesiali, non siano privati delle ricchezze spirituali di tali aggregazioni, nelle quali possono continuare a trovare aiuto e sostegno per la loro missione a servizio della Chiesa particolare.

  1. L’eventuale attività professionale o lavorativa del diacono ha un significato diverso da quella del fedele laico.(24) Nei diaconi permanenti il lavoro rimane collegato al ministero; essi, pertanto, terranno presente che i fedeli laici, per loro missione specifica, sono « particolarmente chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo ».(25)

La vigente disciplina della Chiesa non proibisce ai diaconi permanenti di assumere ed esercitare una professione con esercizio di potere civile, né di impegnarsi nell’amministrazione di beni temporali ed esercitare uffici secolari con obbligo di rendiconto, in deroga a quanto previsto per gli altri chierici.(26) Poiché tale deroga può risultare non opportuna, è previsto che il diritto particolare possa determinare diversamente.

Nell’esercizio delle attività commerciali e degli affari(27) — consentito ai diaconi se non ci sono diverse quanto opportune previsioni del diritto particolare — sarà dovere dei diaconi dare buona testimonianza di onestà e di correttezza deontologica, anche nell’osservanza degli obblighi di giustizia e delle leggi civili che non siano in opposizione al diritto naturale, al Magistero, alle leggi della Chiesa e alla sua libertà.(28)

Questa deroga non si applica ai diaconi appartenenti ad Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica.(29)

I diaconi permanenti, comunque, avranno sempre cura di valutare ogni cosa con prudenza, chiedendo consiglio al proprio Vescovo, soprattutto nelle situazioni e nei casi più complessi. Talune professioni, pur oneste e utili alla comunità — se esercitate da un diacono permanente — potrebbero risultare, in determinate situazioni, difficilmente compatibili con le responsabilità pastorali proprie del suo ministero. L’autorità competente, pertanto, tenendo presente le esigenze della comunione ecclesiale e la fruttuosità dell’azione pastorale al servizio di essa, valuti prudentemente i singoli casi, anche quando si verifichi un cambiamento di professione dopo l’ordinazione diaconale.

In casi di conflitto di coscienza, i diaconi non possono non agire, seppur con grave sacrificio, in conformità alla dottrina e alla disciplina della Chiesa.

  1. I diaconi, in quanto ministri sacri, devono dare priorità al ministero e alla carità pastorale, favorendo « in sommo grado il mantenimento, fra gli uomini, della pace e della concordia ».(30)

L’impegno di militanza attiva nei partiti politici e nei sindacati può essere consentito in situazioni di particolare rilevanza per « la difesa dei diritti della Chiesa o la promozione del bene comune »,(31) secondo le disposizioni emanate dalle Conferenze Episcopali;(32) rimane, comunque, fermamente proibita, in ogni caso, la collaborazione a partiti e forze sindacali, che si fondano su ideologie, prassi e coalizioni incompatibili con la dottrina cattolica.

  1. Il diacono, di norma, per allontanarsi dalla diocesi « per un tempo notevole », secondo le specificazioni del diritto particolare, dovrà avere l’autorizzazione del proprio Ordinario o Superiore maggiore.(33)

Sostentamento e previdenza

  1. I diaconi impegnati in attività professionali devono mantenersi con gli utili da esse derivanti.(34)

È del tutto legittimo che quanti si dedicano pienamente al servizio di Dio nello svolgimento di uffici ecclesiastici(35) siano equamente remunerati, dato che « l’operaio è degno della sua mercede » (Lc 10, 7) e che « il Signore ha disposto che quelli che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo » (1 Cor 9, 14). Ciò non esclude che, come già faceva l’apostolo Paolo (cf 1 Cor 9, 12), non si possa rinunciare a questo diritto e provvedere diversamente al proprio sostentamento.

Non è facile fissare norme generali e vincolanti per tutti riguardo al sostentamento, data la grande varietà di situazioni che si hanno tra i diaconi, nelle diverse Chiese particolari e nei diversi paesi. In questa materia, inoltre, vanno tenuti presenti anche gli eventuali accordi stipulati dalla Santa Sede e dalle Conferenze Episcopali con i governi delle nazioni. Si rinvia, perciò, al diritto particolare per le opportune determinazioni.

  1. I chierici, in quanto dedicati in modo attivo e concreto al ministero ecclesiastico, hanno diritto al sostentamento, che comprende « una rimunerazione adeguata »(36) e l’assistenza sociale.(37)

In riferimento ai diaconi coniugati il Codice di Diritto Canonico così dispone: « I diaconi coniugati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico, siano rimunerati in modo da essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della famiglia; quanti ricevono una rimunerazione per la professione civile che esercitano o hanno esercitato, provvedano ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale rimunerazione ».(38) Nello stabilire che la rimunerazione deve essere « adeguata », sono anche enunciati i parametri per determinare e valutare la misura della rimunerazione: condizione della persona, natura dell’ufficio esercitato, circostanze di luogo e di tempo, necessità della vita del ministro (comprese quelle della sua famiglia, se coniugato), giusta retribuzione per le persone che, eventualmente, fossero al suo servizio. Si tratta di criteri generali, che si applicano a tutti i chierici.

Per provvedere al « sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi », in ogni Chiesa particolare deve essere costituito un istituto speciale, che a tale scopo « raccolga i beni e le offerte ».(39)

L’assistenza sociale in favore dei chierici, se non è stato provveduto diversamente, è affidata ad altro apposito istituto.(40)

  1. I diaconi celibi, dediti al ministero ecclesiastico in favore della diocesi a tempo pieno, se non godono di altra fonte di sostentamento, hanno diritto essi pure alla remunerazione, secondo il principio generale.(41)
  2. I diaconi sposati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico senza percepire da altra fonte alcun compenso economico, devono essere remunerati in modo da essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della famiglia,(42) in conformità al suddetto principio generale.
  3. I diaconi sposati, che si dedicano a tempo pieno o a tempo parziale al ministero ecclesiastico, se ricevono una remunerazione per la professione civile, che esercitano o hanno esercitato, sono tenuti a provvedere ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale remunerazione.(43)
  4. Spetta al diritto particolare regolare con opportune norme altri aspetti della complessa materia, stabilendo, ad esempio, che gli enti e le parrocchie, che beneficiano del ministero di un diacono, hanno l’obbligo di rimborsare le spese vive, da questi sostenute, per lo svolgimento del ministero.

Il diritto particolare può, inoltre, definire quale onere debba assumersi la diocesi nei confronti del diacono che, senza colpa, venisse a trovarsi privo di lavoro civile. Parimenti, sarà opportuno precisare le eventuali obbligazioni economiche della diocesi nei confronti della moglie e dei figli del diacono sposato deceduto. Dov’è possibile, è opportuno che il diacono aderisca, prima dell’ordinazione, ad una mutua che preveda questi casi.

Perdita dello stato di diacono

  1. Il diacono è chiamato a vivere con generosa dedizione e sempre rinnovata perseveranza l’ordine ricevuto, fiducioso nella perenne fedeltà di Dio. La sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, mai diviene nulla. Tuttavia, la perdita dello stato clericale avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa canonica.(44)

2

MINISTERO DEL DIACONO

Funzioni diaconali

  1. Il ministero del diacono è sintetizzato dal Concilio Vaticano II con la triade « diaconía della liturgia, della parola e della carità ».(45) In questo modo si esprime la partecipazione diaconale all’unico e triplice munus di Cristo nel ministero ordinato. Il diacono « è maestro, in quanto proclama e illustra la Parola di Dio; è santificatore, in quanto amministra il sacramento del Battesimo, dell’Eucaristia e i Sacramentali, partecipa alla celebrazione della S. Messa, in veste di “ministro del Sangue”, conserva e distribuisce l’Eucarestia; è guida, in quanto è animatore di comunità o settori della vita ecclesiale ».(46) Così il diacono assiste e serve i Vescovi e i presbiteri, che presiedono ogni liturgia, vigilano sulla dottrina e guidano il Popolo di Dio.

Il ministero dei diaconi, nel servizio alla comunità dei fedeli, deve « collaborare alla costruzione dell’unità dei cristiani senza pregiudizi e senza iniziative inopportune »,(47) coltivando quelle « qualità umane che rendono una persona accetta agli altri e credibile, vigilante sul proprio linguaggio e sulle proprie capacità di dialogo, per acquisire un’attitudine autenticamente ecumenica ».(48)

Diaconía della Parola

  1. Il Vescovo, durante l’ordinazione, consegna al diacono il libro dei Vangeli con queste parole: « Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l’annunziatore ».(49) Come i sacerdoti, i diaconi si dedicano a tutti gli uomini, sia con la loro buona condotta, sia con la predicazione aperta del mistero di Cristo, sia nel trasmettere l’insegnamento cristiano o nello studiare i problemi del tempo. Funzione principale del diacono è, quindi, collaborare con il Vescovo e i presbiteri nell’esercizio del ministero(50), non della propria sapienza, ma della Parola di Dio, invitando tutti alla conversione e alla santità.(51) Per compiere questa missione i diaconi sono tenuti a prepararsi, prima di tutto, con lo studio accurato della Sacra Scrittura, della Tradizione, della liturgia e della vita della Chiesa.(52) Sono tenuti, inoltre, nell’interpretazione e applicazione del sacro deposito, a lasciarsi guidare docilmente dal Magistero di coloro che sono « testimoni della verità divina e cattolica »,(53) il Romano Pontefice e i Vescovi in comunione con lui,(54) in modo da proporre « integralmente e fedelmente il mistero di Cristo ».(55)

È necessario, infine, che imparino l’arte di comunicare la fede all’uomo moderno in maniera efficace e integrale, nelle svariate situazioni culturali e nelle diverse tappe della vita.(56)

  1. È proprio del diacono proclamare il Vangelo e predicare la Parola di Dio.(57) I diaconi godono della facoltà di predicare ovunque, alle condizioni previste dal diritto.(58) Questa facoltà nasce dal sacramento e deve essere esercitata col consenso, almeno tacito, del rettore della Chiesa, con l’umiltà di chi è ministro e non padrone della Parola di Dio. Per questo motivo è sempre attuale l’avvertimento dell’Apostolo: « Investiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata, non ci perdiamo d’animo; al contrario, rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né falsificando la Parola di Dio, ma annunziando apertamente la verità, ci presentiamo davanti a ogni coscienza, al cospetto di Dio » (2 Cor4, 1-2).(59)
  2. Nei casi in cui presiedono una celebrazione liturgica o quando, secondo le vigenti norme,(60) ne saranno incaricati, i diaconi diano grande importanza all’omelia in quanto « annunzio delle meraviglie compiute da Dio nel mistero di Cristo, presente e operante soprattutto nelle celebrazioni liturgiche ».(61) Sappiano, perciò, prepararla con cura particolare nella preghiera, nello studio dei testi sacri, nella piena sintonia con il Magistero e nella riflessione sulle attese dei destinatari.

Accordino pure solerte attenzione alla catechesi dei fedeli nelle diverse tappe dell’esistenza cristiana, così da aiutarli a conoscere la fede in Cristo, rafforzarla con la ricezione dei sacramenti ed esprimerla nella loro vita personale, familiare, professionale e sociale.(62) Questa catechesi oggi è tanto più urgente e tanto più deve essere completa, fedele, chiara e aliena da problematicismi, quanto più la società è secolarizzata e più grandi sono le sfide che la vita moderna pone all’uomo e al Vangelo.

  1. A questa società è destinata la nuova evangelizzazione. Essa esige il più generoso sforzo da parte dei ministri ordinati. Per promuoverla, « alimentati dalla preghiera e soprattutto dall’amore all’Eucarestia »,(63) i diaconi, oltre alla loro partecipazione ai programmi diocesani o parrocchiali di catechesi, evangelizzazione, preparazione ai sacramenti, trasmettano la Parola nell’eventuale ambito professionale, sia con una parola esplicita, sia con la loro sola presenza attiva nei luoghi dove si forma l’opinione pubblica o dove si applicano le norme etiche (come i servizi sociali, i servizi a favore dei diritti della famiglia, della vita, ecc.); abbiano anche in considerazione le grandi possibilità che offrono al ministero della Parola l’insegnamento della religione e della morale nelle scuole,(64) l’insegnamento nelle università cattoliche e anche in quelle civili(65) e l’uso adeguato dei moderni mezzi di comunicazione.(66)

Questi nuovi areopaghi esigono certamente, oltre all’indispensabile sana dottrina, una accurata preparazione specifica; tuttavia, costituiscono altrettanti mezzi efficaci per portare il Vangelo agli uomini del nostro tempo e alla stessa società.(67)

Infine, i diaconi terranno presente che occorre sottoporre al giudizio dell’Ordinario, prima della loro pubblicazione, gli scritti concernenti fede e costumi(68) e che è necessaria la licenza dell’Ordinario del luogo per scrivere sulle pubblicazioni, che sono solite attaccare la religione cattolica o i buoni costumi. Per le trasmissioni radiotelevisive, si atterranno a quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale.(69)

In ogni caso, essi tengano sempre presente l’esigenza primaria ed irrinunciabile di non scendere mai ad alcun compromesso nell’esposizione della verità.

  1. I diaconi ricordino che la Chiesa è per natura sua missionaria,(70) sia perché ha avuto origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo secondo il piano del Padre, sia ancora perché ha ricevuto dal Signore risorto il mandato esplicito di predicare ad ogni creatura il Vangelo e di battezzare coloro che crederanno (cf Mc16, 15-16; Mt28, 19). Di questa Chiesa i diaconi sono ministri e, perciò, anche se incardinati in una Chiesa particolare, essi non possono sottrarsi al compito missionario della Chiesa universale e devono, quindi, rimanere sempre aperti anche alla missio ad gentes, nel modo e nella misura consentiti dai loro obblighi familiari — se coniugati — e professionali.(71)

La dimensione del servizio è legata alla dimensione missionaria della Chiesa; ovvero lo sforzo missionario del diacono abbraccia il servizio della Parola, della liturgia e della carità, che a loro volta si prolungano nella vita quotidiana. La missione si estende alla testimonianza di Cristo anche nell’eventuale esercizio di una professione laicale.

Diaconía della liturgia

  1. Il rito dell’ordinazione mette in risalto un altro aspetto del ministero diaconale: il servizio dell’altare.(72)

Il diacono riceve il sacramento dell’Ordine per servire in veste di ministro alla santificazione della comunità cristiana, in comunione gerarchica con il Vescovo e con i presbiteri. Al ministero del Vescovo e, subordinatamente, a quello dei presbiteri, il diacono presta un aiuto sacramentale, quindi intrinseco, organico, inconfondibile.

Risulta chiaro che la sua diaconía presso l’altare, perché originata dal sacramento dell’Ordine, differisce essenzialmente da qualsiasi ministero liturgico che i pastori possano affidare ai fedeli non ordinati. Il ministero liturgico del diacono differisce anche dallo stesso ministero ordinato sacerdotale.(73)

Ne consegue che nell’offerta del Sacrificio eucaristico, il diacono non è in grado di compiere il mistero ma, da un lato, rappresenta effettivamente il popolo fedele, lo aiuta in modo specifico ad unire l’oblazione della sua vita all’offerta di Cristo; e dall’altro serve, a nome di Cristo stesso, a fare partecipe la Chiesa dei frutti del suo sacrificio.

Siccome « la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù »,(74) questa prerogativa della consacrazione diaconale è anche fonte di una grazia sacramentale indirizzata a fecondare tutto il ministero; a tale grazia si deve corrispondere anche con un’accurata e profonda preparazione teologica e liturgica per poter partecipare degnamente alla celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali.

  1. Nel suo ministero il diacono terrà sempre viva la consapevolezza che « ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sommo ed eterno sacerdote e del suo Corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa, allo stesso titolo e allo stesso grado, ne uguaglia l’efficacia ».(75) La liturgia è fonte di grazia e di santificazione. La sua efficacia deriva da Cristo redentore e non poggia sulla santità del ministro. Questa certezza renderà umile il diacono, che non potrà mai compromettere l’opera di Cristo e, allo stesso tempo, lo spingerà ad una vita santa per esserne degno ministro. Le azioni liturgiche, quindi, non sono riducibili ad azioni private o sociali che ognuno può celebrare a suo modo ma appartengono al Corpo universale della Chiesa.(76) I diaconi devono osservare le norme celebrative proprie dei santi misteri con tale devozione da coinvolgere i fedeli in una cosciente partecipazione, che fortifichi la loro fede, renda culto a Dio e santifichi la Chiesa.(77)
  2. Secondo la tradizione della Chiesa e quanto stabilito dal diritto,(78) compete ai diaconi « aiutare il vescovo e i presbiteri nella celebrazione dei divini misteri ».(79) Quindi essi si adopereranno per promuovere celebrazioni che coinvolgano tutta l’assemblea, curando la partecipazione interiore di tutti e l’esercizio dei vari ministeri.(80)

Abbiano presente la pur importante dimensione estetica, che fa sentire all’uomo intero la bellezza di quanto si celebra. La musica e il canto, anche se poveri e semplici, la parola predicata, la comunione dei fedeli che vivono la pace e il perdono di Cristo, sono un bene prezioso che il diacono, per parte sua, farà in modo che venga incrementato.

Siano sempre fedeli a quanto è richiesto dai libri liturgici, senza aggiungere, togliere o mutare alcunché di propria iniziativa.(81) Manipolare la liturgia equivale a privarla della ricchezza del mistero di Cristo che c’è in essa e potrebbe essere segno di una qualche presunzione nei confronti di quanto stabilito dalla sapienza della Chiesa. Si limitino, perciò a compiere tutto e soltanto ciò che è di loro competenza.(82) Indossino dignitosamente le prescritte vesti liturgiche.(83) La dalmatica, nei diversi ed appropriati colori liturgici, indossata sull’alba, il cingolo e la stola, « costituisce l’abito proprio del diacono ».(84)

Il servizio dei diaconi si estende alla preparazione dei fedeli ai sacramenti, e anche alla loro cura pastorale dopo l’avvenuta celebrazione.

  1. Il diacono, con il Vescovo e il presbitero, è ministro ordinario del battesimo.(85) L’esercizio di tale facoltà richiede o la licenza ad agire concessa dal parroco, al quale compete in modo speciale battezzare i suoi parrocchiani,(86) o che si configuri il caso di necessità.(87) È di particolare importanza il ministero dei diaconi nella preparazione a questo sacramento.
  2. Nella celebrazione dell’Eucaristia, il diacono assiste e aiuta coloro che presiedono l’assemblea e consacrano il Corpo e il Sangue del Signore, cioè il Vescovo e i presbiteri,(88) secondo quanto stabilito dall’Institutio Generalisdel Messale Romano,(89) e manifesta così Cristo Servitore: sta accanto al sacerdote e lo aiuta, in particolare assiste nella celebrazione della S. Messa un sacerdote cieco o affetto da altra infermità;(90) all’altare svolge il servizio al calice e al libro; propone ai fedeli le intenzioni della preghiera e li invita allo scambio del segno della pace; in assenza di altri ministri, egli stesso ne compie, secondo le necessità, gli uffici.

Non è compito suo pronunciare le parole della preghiera eucaristica e le orazioni; né compiere le azioni e i gesti che, unicamente, spettano a chi presiede e consacra.(91)

È proprio del diacono proclamare i libri della divina Scrittura.(92)

In quanto ministro ordinario della sacra comunione,(93) la distribuisce durante la celebrazione, oppure fuori di essa, e la reca agli infermi anche in forma di viatico.(94) Il diacono è pure ministro ordinario dell’esposizione del Santissimo Sacramento e della benedizione eucaristica.(95) Tocca a lui presiedere eventuali celebrazioni domenicali in assenza del presbitero.(96)

  1. Ai diaconi può venire affidata la cura della pastorale familiare, di cui il primo responsabile è il Vescovo. Tale responsabilità si estende ai problemi morali, liturgici, ma anche a quelli di carattere personale e sociale, per sostenere la famiglia nelle sue difficoltà e sofferenze.(97) Una tale responsabilità può venire esercitata a livello diocesano o, sotto l’autorità di un parroco, a livello locale, nella catechesi sul matrimonio cristiano, nella preparazione personale dei futuri sposi, nella fruttuosa celebrazione del sacramento e nell’aiuto offerto agli sposi dopo il matrimonio.(98)

I diaconi sposati possono essere di grande aiuto nel proporre la buona notizia circa l’amore coniugale, le virtù che lo tutelano e nell’esercizio di una paternità cristianamente e umanamente responsabile.

Tocca anche al diacono, se ne riceve la facoltà da parte del parroco o dell’Ordinario del luogo, presiedere la celebrazione del matrimonio extra Missam e impartire la benedizione nuziale in nome della Chiesa.(99) La delega data al diacono può essere anche in forma generale, alle condizioni previste, (100) e può essere suddelegata esclusivamente nei modi precisati dal Codice di Diritto Canonico. (101)

  1. È dottrina definita (102) che il conferimento del sacramento dell’unzione degli infermi è riservato al Vescovo e ai presbiteri, in relazione con la dipendenza di detto sacramento con il perdono dei peccati e la degna recezione dell’Eucarestia.

La cura pastorale degli infermi può essere affidata ai diaconi. L’operoso servizio per soccorrerli nel dolore, la catechesi che prepara a ricevere il sacramento dell’unzione, la supplenza al sacerdote nella preparazione dei fedeli alla morte e l’amministrazione del Viatico con il rito proprio, sono mezzi con cui i diaconi rendono presente ai fedeli la carità della Chiesa. (103)

  1. I diaconi hanno l’obbligo stabilito dalla Chiesa di celebrare la Liturgia delle Ore, con cui tutto il Corpo Mistico si unisce alla preghiera che Cristo Capo eleva al Padre. Consapevoli di questa responsabilità, celebreranno tale Liturgia, ogni giorno, secondo i libri liturgici approvati e nei modi determinati dalla Conferenza Episcopale. (104) Cercheranno, inoltre, di promuovere la partecipazione della comunità cristiana a questa Liturgia, che non è mai azione privata ma sempre atto proprio di tutta la Chiesa, (105) anche quando la celebrazione è individuale.
  2. Il diacono è ministro dei sacramentali, cioè di quei « segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali ». (106)

Il diacono può, quindi, impartire le benedizioni più strettamente legate alla vita ecclesiale e sacramentale, che gli sono espressamente consentite dal diritto (107) e spetta a lui, inoltre, presiedere le esequie celebrate senza la S. Messa e il rito della sepoltura. (108)

Tuttavia, quando è presente e disponibile un sacerdote, deve essere affidato a lui il compito di presiedere. (109)

Diaconía della carità

  1. Per il sacramento dell’Ordine il diacono, in comunione con il Vescovo e il presbiterio della diocesi, partecipa anche delle stesse funzioni pastorali, (110) ma le esercita in modo diverso, servendo e aiutando il Vescovo e i presbiteri. Questa partecipazione, in quanto operata dal sacramento, fa sì che i diaconi servano il Popolo di Dio in nome di Cristo. Ma proprio per questo motivo devono esercitarla con umile carità e, secondo le parole di San Policarpo, devono mostrarsi sempre « misericordiosi, attivi, progredienti nella verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti ». (111) La loro autorità, quindi, esercitata in comunione gerarchica con il Vescovo e con i presbiteri, come lo esige la stessa unità di consacrazione e di missione, (112) è servizio di carità e ha lo scopo di aiutare e di promuovere tutti i membri della Chiesa particolare, affinché possano partecipare, in spirito di comunione e secondo i loro carismi, alla vita e alla missione della Chiesa.
  2. Nel ministero della carità i diaconi devono configurarsi a Cristo-Servo, che rappresentano, ed essere soprattutto « dediti agli uffici di carità e di amministrazione ». (113) Perciò, nella preghiera di ordinazione, il Vescovo chiede per loro a Dio Padre: « Siano pieni di ogni virtù: sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio… siano immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito ma per servire ». (114) Con l’esempio e la parola, essi devono adoperarsi affinché tutti i fedeli, seguendo il modello di Cristo, si pongano in costante servizio dei fratelli.

Le opere di carità, diocesane o parrocchiali, che sono tra i primi doveri del Vescovo e dei presbiteri, sono da questi, secondo la testimonianza della Tradizione della Chiesa, trasmesse ai servitori nel ministero ecclesiastico, cioè ai diaconi; (115) così pure il servizio di carità nell’area dell’educazione cristiana; l’animazione degli oratori, dei gruppi ecclesiali giovanili e delle professioni laicali; la promozione della vita in ogni sua fase e della trasformazione del mondo secondo l’ordine cristiano. (116) In questi campi il loro servizio è particolarmente prezioso perché, nelle attuali circostanze, le necessità spirituali e materiali degli uomini, a cui la Chiesa è chiamata a dare risposte, sono molto diversificate. Essi, perciò, cerchino di servire tutti senza discriminazioni, prestando particolare attenzione ai più sofferenti e ai peccatori. Come ministri di Cristo e della Chiesa, sappiano superare qualsiasi ideologia e interesse di parte, per non svuotare la missione della Chiesa della sua forza, che è la carità di Cristo. La diaconia, infatti, deve far sperimentare all’uomo l’amore di Dio e indurlo alla conversione, ad aprire il suo cuore alla grazia.

La funzione caritativa dei diaconi « comporta anche un opportuno servizio nell’amministrazione dei beni e nelle opere di carità della Chiesa. I diaconi hanno in questo campo la funzione di « esercitare, in nome della gerarchia, i doveri della carità e dell’amministrazione, nonché le opere di servizio sociale » ». (117) Perciò, opportunamente essi possono essere assunti all’ufficio di economo diocesano, (118) o essere cooptati nel consiglio diocesano per gli affari economici. (119)

La missione canonica dei diaconi permanenti

  1. I tre ambiti del ministero diaconale, a seconda delle circostanze, potranno certamente, l’uno o l’altro, assorbire una percentuale più o meno grande dell’attività di ogni diacono, ma insieme costituiscono una unità nel servizio al piano divino della Redenzione: il ministero della Parola conduce al ministero dell’altare, il quale, a sua volta, spinge a tradurre la liturgia in vita, che sboccia nella carità: « Se consideriamo la profonda natura spirituale di questa diaconía, allora possiamo apprezzare meglio l’interrelazione fra le tre aree del ministero tradizionalmente associate con il diaconato, cioè il ministero della Parola, il ministero dell’altare e il ministero della carità. A seconda delle circostanze l’una o l