INTRODUZIONE
- La restaurazione del diaconato permanente nella Chiesa occidentale è stata decisa dal
concilio ecumenico Vaticano II nella costituzione dogmatica Lumen gentiunt (n. 29) e
specificata con indicazioni normative nel motu proprio di papa Paolo VI Sacrum
diaconatus ordinem del 18 giugno 1967.
- Il ministero diaconale, già esistente nella Chiesa primitiva, ma divenuto poi, per
particolari circostanze storiche, meno necessario nella Chiesa latina, trova ora nuove
possibilità ed esigenze di utilizzazione nell’attuale situazione della società, bisognosa di un
più frequente e personale contatto con uomini qualificati dalla sacra ordinazione e
corroborati dalla grazia sacramentale corrispondente.
- Negli articoli che seguono, vengono sintetizzati i motivi e le circostanze che hanno indotto
l’episcopato italiano a chiedere alla sede apostolica la restaurazione del diaconato
permanente.
Si elencano poi le funzioni proprie dei diaconi e le norme pratiche, ispirate al motu proprio
Sacrum diaconatus ordinem, con particolare attenzione alla situazione e alle esigenze della
Chiesa italiana.
- MOTIVI PER LA RESTAURAZIONE
DEL DIACONATO PERMANENTE
Motivi teologici
- Il diaconato appare nella Chiesa apostolica (cf. Fil 1,1 e 1Tm 3,8-13) come specificazione dei
ministeri dell’ordine sacro.
Con la restaurazione del diaconato permanente lo Spirito santo offre il dono del ripristino di
una struttura sacramentale della Chiesa – che, secondo s. Ignazio d’Antiochia, non può essere
senza vescovo, presbiteri e diaconi (cf. Ad Trall., II) – e quindi di una nuova abbondante
ricchezza di grazie sacramentali per una maggiore efficacia della sua missione di salvezza (cf.
LG 29; AG 16 in fine; SDO, intr. 3° capoverso).
- Il ministero diaconale sottolinea il valore del «servizio» espresso dalla carità, che è
specifico della gerarchia. Il diacono infatti è segno sacramentale, e quindi rappresentante e
animatore della vocazione al servizio, propria di Cristo, servo di Jahvé (cf. Is 53) venuto
«non ad essere servito, ma a servire e a dare la sua vita in redenzione di molti» (Mt 20,28).
- Suscitando lo spirito di servizio nel popolo di Dio il diacono contribuisce sia a rendere più
profonda tra i cristiani la comunione ecclesiale, sia a ravvivare l’impegno missionario di tutta
la Chiesa per la salvezza dell’umanità.
- I diaconi cooperano così a realizzare in modo articolato il compito p roprio dell’ordine
sacro: far crescere cioè la Chiesa, raccogliendo ad unità gli uomini ancora dispersi (cf. Gv
11,53) e portando poi la comunità alla dimensione perfetta del Cristo, realizzata
soprattutto nella celebrazione dell’eucaristia. Chiamati perta nto a collaborare
fraternamente con il presbiterio al servizio del popolo di Dio, dipenderanno anch’essi
direttamente dal vescovo, supremo responsabile della vita cristiana e della pastorale della
comunità diocesana (cf. SDO 23 e art. 22 del presente documento).
Motivi pastorali
- Il diacono è promotore del senso comunitario e dello spirito familiare del popolo di Dio,
riunito con maggiore facilità ed intensità sotto la guida di un ministro costituito nell’ordine
sacro.
- Per un’evangelizzazione capillare, di cui è sentita fortemente la necessità, il diaconato
permanente garantisce una presenza più viva dei ministeri qualificati dal sacramento
dell’ordine nelle realtà sociali, mettendo in risalto la diacon ia come servizio di carità ad
ogni uomo.
- La complessità del servizio caritativo nella realtà sociale odierna esige altresì che i membri
della gerarchia che accompagnano il lavoro dei laici, godano di specifica competenza e di
libertà di movimento, che più facilmente si possono trovare in diaconi appositamente
scelti.
Motivi giuridici
- Il diaconato richiede a coloro che svolgono le specifiche mansioni ministeriali, l’impegno
stabile derivante dall’ordine sacro e li inserisce organicamente nella gerarchia.
- La restaurazione del diaconato permanente favorirà la chiarificazione dei ministeri,
qualificando le funzioni riconosciute come proprie del diacono e facilitando una migliore
definizione delle funzioni del presbitero
Motivi liturgici
- Con la restaurazione del diaconato permanente viene stabilita nella liturgia – in
particolare nell’assemblea eucaristica – e, conseguentemente, nella vita ecclesiale, la
presenza di tutti i ministeri sacri, ciascuno nell’esercizio delle proprie funzioni (cf. IGMR
61).
La celebrazione liturgica, più ordinata e funzionale, diventa così segno e strumento di
consapevole unità nella comunità ecclesiale.
- Nell’esercizio delle sue funzioni il diacono contribuisce a rendere presenti nell’assemblea
liturgica i vari settori della vita in cui egli è inse rito, a testimonianza della Chiesa come
corpo organico.
Il. CIRCOSTANZE FAVOREVOLI
ALLA RESTAURAZIONE
DEL DIACONATO PERMANENTE
- La situazione italiana, quale risulta dalle statistiche e più ancora dall’esperienza di coloro
che si trovano in cura d’anime, conferma che i motivi di carattere generale trovano in
Italia circostanze favorevoli alla restaurazione del diaconato permanente .
- Anche nella Chiesa italiana è sentita l’esigenza di una promozione comunitaria del popolo
di Dio e di una più diffusa evangelizzazione, mediante una presenza pastorale capillare (sul
piano familiare, scolastico, di ambiente di lavoro e di categor ia, di quartiere e di
caseggiato, ecc.): il ministero diaconale potrà accentuare la dimensione comunitaria e
missionaria della Chiesa e della pastorale.
- L’opera del diacono, soprattutto nei paesi spopolati delle montagne e delle campagne, e
nei quartieri sovrappopolati delle città, viene resa ancora più urgente dalla scarsità
crescente del clero.
- I diaconi potranno anche – insieme a laici di fiducia – sollevare i presbiteri da funzioni e
preoccupazioni che non sono loro proprie, contribuendo così a rendere più autentico il
ministero sacerdotale.
- In conformità alle esigenze sopra indicate (soprattutto nell’art. 16) vi sono in Italia vescovi
che già impostano la pastorale diocesana secondo piani che implicano la presenza dei
diaconi.
Vi sono inoltre numerosi esempi di parrocchie articolate in comunità minori, in cui uomini
pieni di zelo già esercitano un ministero di animazione con spirito di servizio, sicché
appare opportuno che l’ordinazione diaconale conferisca ad essi la grazia sacra mentale
corrispondente.
- Alcune centinaia di uomini, in ogni parte d’Italia, stanno inoltre compiendo una ricerca
comunitaria sul significato del mistero diaconale nella Chiesa e nel mondo d’oggi, e si
tengono a disposizione per un’eventuale chiamat a all’ordinazione da parte dei loro
vescovi.
- Tutte queste circostanze inducono a considerare che l’introduzione del diaconato
permanente nella realtà ecclesiale italiana è sommamente conveniente e potrà portare
notevoli vantaggi per la vita religiosa della comunità nazionale.
III. FUNZIONI DEL DIACONO
- Il diacono esercita i suoi specifici ministeri – in conformità alla tradizione ecclesiale – nella
triplice direzione della carità, dell’evangelizzazione e della liturgia, secondo le facoltà
conferitegli dall’ordinario del luogo (cf. SDO 22), «sempre in perfetta comunione col
vescovo e il suo presbiterio, cioè sotto l’autorità del vescovo edel sacerdote che, nel
territorio, presiedono alla cura delle anime» ( SDO 23).
- L’esercizio delle opere di misericordia, in nome della gerarchia e della Chiesa (cf. SDO
22,9), è certamente conforme alla grazia sacramentale del ministero del diacono, che in
tal modo è costituito rappresentante della comunità ecclesiale per questa importante
funzione.
- Il diacono, in virtù della sua partecipazione all’ordine episcopale e presbiteriale, annuncia
autorevolmente la parola di Dio e fa opera di catechesi (cf. SDO 22,6.8). In particolare egli
è qualificato ministro per la preparazione catechetica e pastorale dei candidati ai
sacramenti (per il battesimo e la cresima, anche dei genitori e padrini) e per la,visita
amichevole ed esortatrice alle famiglie, in un contatto più diretto e più ampio di quello
realizzato nella celebrazione liturgica.
- Il diacono trova nella liturgia la fonte di ogni grazia e il punto culminante cui tutto il suo
ministero converge (cf. SC 1/165 10). Egli assiste, durante le azioni liturgiche, il vescovo e il
presbitero; amministra solennemente il battesimo; conserva e distribuisce l’eucaristia;
benedice le nozze cristiane, quando ne sia espressamente delegato; presiede ai riti
funebri; amministra i sacramentali (cf. SDO 22,1-5). Il diacono presiede altresì alla
preghiera dei fedeli, soprattutto nelle comunità disperse di cui è legittima guida, in
preparazione all’eucaristia celebrata dal vescovo e dal presbitero, e in costante
comunione con essa (cf. SDO 22,7.8.10).
- Nell’esercizio del suo ministero il diacono aiuta gli altri a riconoscere e a valorizzare i
propri carismi e le proprie funzioni nella comunità.
In tal modo egli «promuove e sostiene le attività apostoliche dei laici» ( SDO 22,11).
- NORME PRATICHE
- Sul piano della posizione personale si accettano:
un diaconato unito all’impegno del celibato perpetuo;
un diaconato da conferirsi ad uomini già sposati.
- Al vescovo locale competono la responsabilità e l’autorità per l’ammissione dei candidati
al diaconato, per la loro preparazione, per l’esercizio dell’ordine, come anche per
l’eventuale cessazione di esercizio, qualora ciò venisse richiesto da particolari condizioni
personali e ambientali.
Qualità del diacono
- Prima di ammettere un candidato all’ordinazione diaconale, il ves covo ne valuterà le
qualità, consultando anche le comunità ecclesiali in cui è vissuto per assicurarsi che egli
possa esercitare un valido ministero.
- Saranno particolarmente valutati nel candidato la ricchezza delle virtù teologali, lo spirito
di preghiera, un grande amore alla Chiesa, nonché l’idoneità al dialogo, una buona
intelligenza, la serietà morale, la prudenza, l’equilibrio, il senso di responsabilità.
Sarà richiesta anche buona salute fisica nella misura sufficiente per l’esercizio del
ministero.
- I candidati al diaconato dovranno testimoniare altresì una sincera docilità e disponibilità
alla collaborazione apostolica e quindi ad un servizio organicamente inserito in una
pastorale d’insieme.
- Si accoglieranno candidati di ogni classe sociale e di ogni professione civile ritenuta
dall’ordinario compatibile con l’ufficio diaconale; si userà una particolare attenzione alla
qualificazione personale.
- L’età canonica minima per l’ammissione al diaconato è quella fissata dal motu proprio
Sacrum diaconatus ordinem: 25 anni per i celibi e 35 anni per i coniugati.
- Per il diaconato da conferirsi a uomini sposati si richiedono il consenso della sposa e una
durata ragionevole della vita matrimoniale che dimostri e assicuri la stabilità della vita
familiare. La famiglia stessa del diacono si impegnerà a collaborare al suo ministero e a
dare una generosa testimonianza cristiana attraverso lo spirito religioso della sposa e la
buona educazione dei figli.
I diaconi non si impegneranno nella politica attiva o di partito.
Preparazione
- I singoli vescovi, con la collaborazione dei presbiteri e – in seguito – dei diaconi stessi,
cureranno la formazione dei candidati al diaconato, promuovendo apposite istituzioni
anche a carattere interdiocesano o regionale. A tal fine essi nomineranno dei responsabili,
cui spetterà la cura di predisporre le attività di preparazione e formazione.
- I responsabili della formazione dei diaconi costituiranno un gruppo animato da profon do
senso ecclesiale, aperto alla riflessione e al dialogo non solo con i candidati ma con i
presbiteri e i laici dell’intera comunità diocesana.
- I candidati al diaconato dovranno acquistare sufficienti conoscenze bibliche, teologiche,
liturgiche e ascetiche, nonché nozioni di altre discipline (ad es. catechistiche e
amministrative) che li rendano idonei all’esercizio del loro ministero.
Si richiede perciò ai candidati – oltre alla cultura media dell’ambiente nel quale si
troveranno a lavorare – un congruo periodo di specifica preparazione, non inferiore ai tre
anni, secondo le possibilità offerte a ciascuno dalle condizioni di famiglia e di lavoro.
I piani di studio per questa specifica preparazione saranno stabiliti dalla conferenza
episcopale sulla base delle indicazioni della S. Congregazione per l’educazione cattolica
contenute nelle istruzioni del 16 luglio 1969.
- Si darà particolare importanza a periodi di prolungata convivenza (specialmente durante
le ferie) per la conoscenza e la collaborazione dei diaconi con il vescovo, con i presbiteri,
con i laici impegnati nell’apostolato e tra di loro.
- I candidati al diaconato dovranno dare prova di saper integrare la loro vita (e, se sposati,
quella della loro famiglia) con la vita c omunitaria, inserendosi in gruppi più vasti. Pare
pertanto opportuno prevedere e sperimentare tempestivamente il loro inserimento
concreto nell’esercizio del futuro ministero.
- Si può ammettere una più rapida ordinazione di coloro che già avessero r aggiunto una
sufficiente maturità di preparazione.
Vita
- Per la configurazione particolare a Cristo, realizzata dall’ordine sacro, il diacono si
impegnerà all’imitazione amorosa e generosa di lui, alimentandola con la frequente
lettura della Scrittura, con l’intensa vita liturgica e sacramentale, con la recita quotidiana
delle Lodi e dei Vespri.
- Il diacono sarà di esempio nelle virtù cristiane, nella disponibilità alle esigenze dei fratelli,
nell’amore particolare alla Chiesa, nonché nella devozione alla vergine Maria, madre della
Chiesa, primo ed eminente esempio di totale servizio a Dio e agli uomini.
- Tale impegno spirituale sarà garantito dalla partecipazione ad appositi incontri periodici e
ad esercizi spirituali (cui dovranno partecipare almeno ogni due anni, nella forma
determinata dall’ordinario), dalla lettura di pubblicazioni specializzate, nonché da
un’illuminata direzione spirituale.
Esercizio del diaconato
- Ogni diacono è ordinato dal vescovo per la sua Chiesa particolare; per esercitare il
ministero in altra Chiesa deve essere chiamato dal vescovo di quella comunità o almeno
averne il consenso.
- Ad ogni vescovo, quale supremo responsabile della pastorale diocesana, viene lasciata la
decisione circa l’utilità concreta dei diaconi nella sua diocesi e circa la funzione specifica
da assegnare ad essi.
- Per i diaconi a servizio di particolari comunità si stabiliranno specifiche norme di
collaborazione con i presbiteri (parroci o responsabili di s ettore). Pare comunque
opportuno che venga richiesto in tempo utile il parere dei collaboratori e degli organismi
pastorali della comunità con cui il diacono sarà destinato in servizio permanente.
- Si provveda ad una congrua rappresentanza diaconale negli organismi diocesani, in
particolare nei consigli pastorali.
- Nelle celebrazioni liturgiche il diacono indosserà le vesti proprie dell’ordine.
Sostentamento
- La maggioranza dei diaconi, inseriti nella vita comune del popolo di Dio, vivrà
normalmente nel proprio lavoro professionale.
- Per coloro che eventualmente fossero invitati a limitare la propria attività professionale
per dedicarsi maggiormente al ministero si provvederà – quando ciò fosse ritenuto
necessario – con le disponibilità della Chiesa diocesana, dei singoli uffici e delle comunità
in cui prestano servizio.
- NORME TRANSITORIE
- Ogni vescovo, prima di ricostituire il diaconato permanente nella propria diocesi,
ascolterà i consigli diocesani presbiterale e pastorale.
Inoltre opportunamente consulterà e informerà la conferenza episcopale regionale e la
CEI per inserire le ordinazioni diaconali in un’organica pastorale d’insieme.
- Per i problemi riguardanti il diaconato permanente la CEI si serve di un comitato, formato
da quattro vescovi – due designati dalla Commissione episcopale per il clero e due dalla
Commissione per l’educazione cattolica – e coadiuvato da esperti. È compito di questo
comitato coordinare le iniziative, precisare gli indirizzi e orientare le esperienze.
- Il comitato, raccogliendo le esperienze che si andranno attuando, formulerà un più
maturo ed organico «Statuto del diaconato permanente» che sarà poi sottoposto alla
Conferenza episcopale italiana e alla sede apostolica.
Roma, 8 dicembre1971.
+ ANTONIO card. POMA, presidente
+ ANDREA PANGRAZIO, segretario generale