Costi del processo

Le Parti costituite in giudizio sia con il Patrono di fiducia che con un Patrono stabile, sono tenute a concorrere alle spese giudiziali con il versamento di un contributo nella misura e secondo le modalità determinate dalla CEI. Qualora non siano in grado di sostenere tale contributo possono chiedere al Vicario giudiziale l’esenzione o la riduzione del medesimo contributo (vedi Gratuito patrocinio).

L’eventuale richiesta di rateizzazione del medesimo contributo deve essere presentata per iscritto al Vicario giudiziale il quale, valutate le motivazioni, può disporre il pagamento suddiviso in rate.

Si precisa che la Parte convenuta è tenuta al versamento del suddetto contributo soltanto qualora si costituisca in giudizio.

In caso di assegnazione del Patrono stabile il fedele è tenuto unicamente al versamento del contributo previsto dalla CEI.

Il Patrono stabile non può ricevere, neppure indirettamente, alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza né per il patrocinio o rappresentanza in giudizio.

L’onorario dei Patroni di fiducia (Avvocati e Procuratori) è regolamentato dalla normativa CEI, alla quale si rinvia integralmente.

Le Parti che non siano in grado di sostenere il contributo per concorrere alle spese giudiziali determinato dalla CEI possono chiedere al Vicario giudiziale l’esenzione o la riduzione del medesimo contributo.  A fronte di un reclamo avverso le decisioni del Vicario giudiziale, lo stesso deferisce la questione al Moderatore.

Per l’esenzione o la riduzione del contributo sono stabili i seguenti criteri:

  1. la richiesta di riduzione o esenzione del contributo deve essere accompagnata da una lettera del parroco o di altro sacerdote che conosca personalmente la Parte e che ne attesti le condizioni economiche;

  2. la Parte che richiede la riduzione o la esenzione può dimostrare il proprio reddito disponibile, che include la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tiene conto della situazione lavorativa, del patrimonio e dei redditi dei componenti della famiglia nonché della presenza nel nucleo familiare di figli minori e di persone disabili, utilizzando gli elementi rilevanti per il diritto civile, tra i quali l’ISEE, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la attestazione di disoccupazione, la attestazione di presenza nel nucleo familiare di minori o di persone con disabilità, eventuali certificazioni di spese rilevanti;

  3. per i redditi disponibili inferiori alla soglia di esenzione stabilita dalla CEI, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la esenzione dal pagamento del contributo;

  4. per i redditi disponibili inferiori alla soglia di riduzione stabilita dalla CEI e per i quali non vi sia luogo alla esenzione, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la riduzione alla metà del contributo dovuto e anche una congrua rateizzazione dell’importo.

Al fedele cui è stata riconosciuta l’esenzione dal contributo è assegnato un Patrono d’ufficio: pertanto egli non ha alcun obbligo economico né verso il Tribunale né nei confronti del Patrono che gli è stato assegnato.

Al fedele cui è stata riconosciuta la riduzione del contributo è assegnato un Patrono stabile o d’ufficio: egli è tenuto unicamente alla misura del contributo ridotto.

Il Giudice che notifica il decreto esecutorio allega una comunicazione del Vicario giudiziale che illustri alle Parti che sono state attive nel giudizio i costi effettivi della causa e la possibilità per le stesse di integrare il contributo obbligatorio già conferito, mediante un versamento volontario sul Fondo tribunali per i meno abbienti costituito presso la CEI, per l’intero importo o parte di esso. Nella comunicazione sono indicate le modalità per provvedere alla predetta contribuzione.

Ultima Pubblicazione