Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 1, entrato in vigore il giorno successivo ed efficace sino al 13 novembre p.v., contiene misure urgenti volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; alcuni punti significativi del provvedimento sono dedicati alle attività istituzionali degli Enti religiosi, in primis le Parrocchie, e ad altre iniziative che negli spazi ecclesiali trovano talvolta ospitalità.
Nella comune consapevolezza che le disposizioni contenute nel Decreto – in parte innovative, in parte confermative di prescrizioni già vigenti – potranno essere oggetto, da parte delle Autorità civili, di chiarimenti interpretativi, proroghe, modifiche e integrazioni, si riporta di seguito una sintesi delle norme di maggiore interesse per gli Enti religiosi, in taluni casi completata con indicazioni qui maturate sulla base di criteri di prudenza e ragionevolezza.
Misure di carattere generale
1. Sull’intero territorio nazionale è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, da indossare nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui sussistano elementi tali da garantire in modo continuativo la “condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”.
Il predetto obbligo non sussiste per i soggetti che stiano svolgendo attività sportiva; per i bambini di età inferiore ai sei anni; per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che con i medesimi soggetti interagiscono.
2. È fortemente raccomandato l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Per quanto qui interessa, ciò trova applicazione nel caso, ad esempio, di una visita da parte di un presbitero a un nucleo familiare della Parrocchia.
3. Con riguardo alle abitazioni private, è altresì “fortemente raccomandato di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei”.
Tale previsione deve intendersi riferita, evidentemente, anche alle canoniche e agli analoghi spazi di monasteri e conventi.
4. Le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento fisico, igiene costante e accurata delle mani, scrupolosa sanificazione degli ambienti e delle relative dotazioni) restano invariate e prioritarie.
I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare quanto prima possibile il medico curante.
Accesso ai luoghi di culto – Attività liturgica – Festeggiamenti connessi a cerimonie religiose
1. L’accesso ai luoghi di culto deve avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
2. Le celebrazioni religiose con la partecipazione di fedeli si svolgono nel rispetto del Protocollo sottoscritto dal Governo e dalla Conferenza Episcopale Italiana in data 7 maggio 2020 (cfr. Allegato 1 al DPCM in discorso)
Si sottolinea che, come precisato dalla stessa CEI con Nota del 14 u.s., restano in vigore le integrazioni e i chiarimenti intervenuti in merito al Protocollo, nei mesi successivi, per iniziativa delle Autorità civili, sanitarie e religiose; a tale proposito si rammenta, ad esempio, la ripresa della celebrazione del Sacramento della Confermazione, inizialmente sospesa dal Protocollo medesimo.
3. Malgrado la sussistenza di un divieto di carattere generale, i festeggiamenti sono consentiti purché facciano seguito alle cerimonie religiose, comportino la partecipazione massima di 30 persone e avvengano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Attività di catechesi e di oratorio – Altre attività pastorali
1. Si richiamano le indicazioni contenute nella “Nota sullo svolgimento delle attività del nuovo anno pastorale nel rispetto delle precauzioni sanitarie” dell’8 settembre scorso e successive comunicazioni. Stante la delicatezza dell’attuale situazione epidemiologica, tali indicazioni andranno rispettate con il massimo scrupolo e la necessaria costanza. Nell’effettuazione delle attività di catechesi, ragioni di prudenza inducono, ove possibile, ad avvalersi di modalità “a distanza”, eventualmente associate a ridotti incontri “in presenza”.
2. È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a spazi ecclesiali destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di volontari cui affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di (cfr. “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19” di cui al documento allegato sub 8 al DPCM in commento).
3. È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto e al chiuso, anche presso aree ecclesiali, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività (salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti), conformemente alle linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), e agli ulteriori indirizzi operativi formulati dalla Regione Lazio.
“Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto (cfr. Tabella allegata al Decreto emanato dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 13 u.s.) aventi carattere amatoriale”.
4. Poiché in ambito scolastico sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, si ritiene – in via analogica – di sospendere pellegrinaggi e uscite di gruppi ecclesiali di qualsivoglia natura e ampiezza.
5. Il DPCM dispone che “restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo”: attività similari, in qualsiasi forma svolte presso le Parrocchie o altri Enti diocesani, sono al momento vietate.
6. Ragioni di prudenza inducono, per ora, a limitare i programmi afferenti lo svolgimento di feste patronali alle celebrazioni liturgiche – da condurre nel pieno rispetto delle indicazioni sopra richiamate – e ad altri eventi, che sia possibile organizzare in forma esclusivamente statica).
Attività svolte da soggetti terzi nell’ambito di spazi ecclesiali
1. Si richiamano le disposizioni riportate nel paragrafo precedente, punti 3 e 5.
2. Per quel che qui interessa, il DPCM consente lo svolgimento degli sport di contatto soltanto se effettuato da società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Con riferimento agli spazi ecclesiali sono in corso approfondimenti per verificare se sia possibile ricomprendere nell’“apertura” riservata alle associazioni dilettantistiche la pratica degli sport di contatto effettuata con le tipiche modalità oratoriali.
3. Per quanto riguarda gli eventi e le competizioni relativi agli sport individuali e di squadra, si fa rinvio – ove del caso – alle disposizioni contenute nella lettera e) e nella lettera h) del Decreto de quo.
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Si rinvia al testo del DPCM per ciò che concerne le disposizioni che possono eventualmente interessare una parte minoritaria degli enti ecclesiali (ad esempio, spettacoli in sale teatrali o cinematografiche, attività didattica direttamente svolta, attività ricettizia).
Potrete formulare i Vostri quesiti inviando una mail all’indirizzo ‘segreteriagenerale@diocesidiroma.it‘; gli Uffici competenti verranno prontamente interessati.