CISM DIOCESANA

CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI

Chi siamo

Le origini della CISM

Al «Congresso degli stati di perfezione» celebrato a Roma nel mese di dicembre dell’anno santo 1950, fu suggerito agli Istituti religiosi di unirsi e di organizzarsi collettivamente, sia a livello nazionale che internazionale, per realizzare insieme il rinnovamento e l’aggiornamento della vita religiosa. Unioni di vario genere a diversi livelli, alcune già avviate da tempo, sorsero ben presto in tutta la Chiesa.

A livello di Superiori Maggiori d’Italia l’idea di costituirsi in Conferenza maturò nel 1957. Nel mese di marzo, per desiderio della S. Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari e su invito del Presidente dell’«Unione Romana dei Superiori Generali» (poi, dal 1967, «Unione dei Superiori Generali»), si costituì a Roma, con sede in via degli Astalli, 16, il Comitato di Padri Provinciali, con lo scopo di promuovere lo studio dei problemi comuni e il coordinamento delle attività tra gli Istituti religiosi. Lo stesso Comitato decideva di invitare i Superiori Maggiori d’Italia a un convegno da tenersi nello stesso anno per dare inizio alla Conferenza.

Nel dicembre 1957, i Provinciali italiani, convenuti a Roma, eleggevano a Presidente della Conferenza il p. Giandomenico Maddalena, provinciale della Compagnia di Gesù e a Consiglieri i provinciali p. Reginaldo Bernini (domenicano), don Luigi Fiora (salesiano), p. Silvestro Ghetti (dei Fatebenefratelli). Venne steso, inoltre, un Regolamento provvisorio, che fu poi mandato a tutti i Provinciali, perché ne prendessero visione e inviassero le loro osservazioni. Dei 140 Provinciali che figuravano nel primo elenco, 51 inviarono osservazioni sul Regolamento, mentre la totalità espresse parere favorevole circa la costituzione della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (CISM) su scala nazionale e regionale. Iniziava intanto la redazione del primo statuto.

Gli statuti della CISM: continuità e rinnovamento

Dalle origini (1957) ad oggi (1999) la CISM ha avuto sei statuti approvati dalla Santa Sede. Ecco le date di approvazione:

  • 30 novembre 1960: la S. Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari approva «ad quinquennium» il primo statuto ed erige il Comitato promotore del nuovo organismo in persona morale collegiale;
  • nel giugno 1966, la stessa Congregazione conferma per un altro quinquennio lo statuto, approvando gli emendamenti proposti, soprattutto in riferimento al Regolamento dei Comitati regionali;
  • il 10 luglio 1971, con decreto della S. Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari, a firma del card. Ildebrando Antoniutti, viene dichiarato «definitivo» lo «Statuto della Conferenza Italiana Superiori Maggiori – CISM»;
  • – il 29 giugno 1980, il card. Eduardo Francisco Pironio approva «ad quinquennium» il nuovo statuto;
  • il 14 febbraio 1986 la Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari con decreto a firma del card. J. Hamer conferma per dodici anni (in pratica fino al 14 febbraio 1998) gli statuti CISM adattati alla normativa del Codice di diritto canonico promulgato nel 1983;
  • il 20 febbraio 1998 il card. Eduardo Martinez Somalo, prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, approva gli statuti, anteriormente approvati per dodici anni, revisionati in rapporto alla situazione e alle necessità della Conferenza dei Superiori Maggiori in Italia.

I testi che via via si sono succeduti rivelano una profonda continuità, soprattutto per quanto riguarda i fini della Conferenza, la sua costituzione, il governo e i modi di agire. Ma i testi registrano anche i mutamenti che via via sono stati introdotti. La CISM è un organismo vivo e vitale, e come tutti gli organismi continuamente cresce e si rinnova, mantenendo intatta la propria identità.

Lo statuto del 1998

Presenta le caratteristiche dei precedenti statuti. In esso vi è continuità sostanziale per quanto riguarda i fini, la struttura del governo, l’organizzazione della vita interna della CISM, ma appaiono anche talune novità dovute sia ai mutamenti introdotti dalla legislazione canonica, sia alle esigenze della vita ecclesiale e di una migliore organizzazione.

Gli aggiornamenti principali riguardano il governo centrale e le Conferenze regionali.

Nel governo centrale viene creato il Consiglio plenario distinto dal Consiglio di presidenza e dotato di compiti propri. La durata in carica del Presidente nazionale è portata da tre a quattro anni. La Segreteria Generale assume la fisionomia propria di un ufficio.

Quelli che un tempo erano denominati Comitati regionali, nello Statuto del 1998 prendono il nome di Conferenze Regionali. Si configurano come organi di collegamento della CISM con una struttura che ripete quella nazionale (Assemblea regionale, Consiglio di Presidenza Regionale, Segreteria Regionale). Irrobustita nelle strutture di governo centrale e regionale, la CISM è in grado di adempiere più agevolmente le sue finalità statutarie mantenendo un più intenso rapporto con la Conferenza Episcopale Italiana, con le Conferenze Episcopali Regionali e con i Vescovi diocesani (Statuto, art. 2).

Il regolamento del 1999

Lo Statuto del 1998 comprende le norme che riguardano la CISM in quanto tale (cfr Codice di diritto canonico, can. 708, 709) e i suoi organi di governo a livello centrale, regionale, diocesano e interdiocesano. Approvato dalla Santa Sede, può essere modificato soltanto con il suo consenso.

Uno statuto richiede, normalmente, un regolamento, un testo cioè di carattere esecutorio e maggiormente organizzativo approvato dagli organi competenti.

Il testo del Regolamento che qui viene pubblicato è applicativo dello Statuto CISM del 1998 ed è stato approvato dal Consiglio nazionale (cfr Statuto art. 11g) il 19 maggio 1999. Le norme riguardano i membri della CISM, la Segreteria Generale, i settori di attività pastorale (aree) affidati a un Coordinatore, gli uffici, i centri e le commissioni. Un apposito titolo (II) tratta degli uffici e degli organismi a livello regionale, diocesano e interdiocesano. Il titolo III riguarda l’amministrazione dei beni.

Il Regolamento prevede che le Conferenze Regionali, i Segretariati diocesani e interdiocesani abbiano o possano avere un proprio Direttorio (cfr Statuto, art. 11g, 24i, 27).

Conclusione

I testi legislativi non sostituiscono né suppliscono le responsabilità proprie delle persone e degli organismi. Sono promulgati perché una determinata istituzione possa progredire e rendersi più adatta ad assolvere la sua missione mantenendo la propria identità.

Lo Statuto e il Regolamento CISM, ora pubblicati congiuntamente, sono strumenti affidati ai Superiori Maggiori, affinché la CISM possa da tutti essere sostenuta e così realizzare una efficace presenza nella Chiesa e nella società in Italia.

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