DICHIARAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA
Tutti i Sacerdoti iscritti sia nel sistema del Sostentamento del Clero sia nel sistema di Previdenza Integrativa ed Autonoma, al fine della determinazione della misura dell’integrazione mensile spettante, hanno l’obbligo di trasmettere annualmente a codesto Istituto la Dichiarazione annuale ai sensi dell’art.33, legge n. 222/85 e dell’art.3, delibera C.E.I. n. 58 entro il 30 marzo di ogni anno.
Ricorre il medesimo obbligo ogni qual volta si verificasse una variazione rispetto a quanto già dichiarato, mediante nuova compilazione del summenzionato modulo.
GUIDA ALLA COMPILAZIONE
1) REMUNERAZIONE DI BASE MENSILE RICEVUTA DALL’ENTE ECCLASIASTICO PRESSO CUI SI PRESTA SERVIZIO
Per “remunerazione di base” si intende un ammontare di denaro (c.d. “quota parte”) di entità variabile, che l’ente diocesano presso il quale il Sacerdote svolge il suo ufficio canonico (come ad es. parrocchia, rettoria, associazione, confraternita, missione con cura d’anime, ecc.) versa ogni mese direttamente al Sacerdote. Questa remunerazione di base, insieme ad eventuali stipendi o pensioni percepiti, viene computata, secondo le normative C.E.I, per il calcolo dell’integrazione mensile spettante al Sacerdote per il sostentamento.
Tale remunerazione di base viene fissata dall’Ordinario diocesano a seconda della capacità economica dell’Ente.
L’Ufficio Amministrativo del Vicariato di Roma può fornire i riferimenti formali per determinare l’esatto ammontare della quota parte (remunerazione di base) che i singoli Enti devono corrispondere al Sacerdote, in quanto deputato alla redazione del relativo decreto amministrativo.
Pertanto l’integrazione corrisposta dal sistema del Sostentamento del Clero non corrisponde alla “remunerazione di base” di cui sopra.
Sono escluse da questo computo le offerte per le celebrazioni delle Sante Messe, le quali appartengono in via esclusiva al Sacerdote celebrante.
2) DICHIARAZIONE CONCERNENTE LA PERCEZIONE DI STIPENDI DA ENTI/SOGGETTI DIVERSI DAI SOVRAELENCATI
In questo campo devono essere indicati eventuali:
-
stipendi percepiti sia in Italia sia in altro stato Estero (es. Stato Città del Vaticano), ad eccezione dell’integrazione ricevuta dal Sostentamento del Clero, allegando una copia aggiornata del cedolino di busta paga;
-
prestazioni occasionali per le quali sono state emesse certificazioni fiscali;
-
borse di studio.
3) INSEGNAMENTO CON RIMBORSO SPESE
Indicare in questa sezione se vengono svolte ore di insegnamento semestrale/annuale, per le quali non viene percepito uno stipendio ma solo un rimborso spese.
4) DICHIARAZIONE CONCERNENTE LA PERCEZIONE DI PENSIONI
In questo campo devono essere indicati eventuali pensioni percepite, ad eccezione dell’integrazione ricevuta dal Sistema di Previdenza Integrativa ed Autonoma, allegando una copia aggiornata del cedolino rilasciato dall’Ente Erogatore. Si ricorda che è possibile scaricare i cedolini e visionare la propria situazione contributiva accedendo al sito dell’INPS, tramite credenziali SPID, al seguente indirizzo:
La somma dei punti assegnati, moltiplicato per il valore del punto, costituisce la retribuzione lorda spettante al Sacerdote. Per l’anno 2023 il valore del punto è pari a 12,86 euro. La misura iniziale unica sarà pertanto 80 x 12,86 = 1.028,80 euro lordi.
Resta inteso che la remunerazione del Sacerdote è equiparata ai soli fini fiscali al reddito da lavoro dipendente. L’Istituto Centrale esegue le ritenute fiscali stabilite dalla legge, applicando le eventuali detrazioni previste per i lavoratori dipendenti. In presenza di più redditi da lavoro dipendente o pensioni, è possibile usufruire delle detrazioni una sola volta. In caso di modifica o revoca della destinazione delle detrazioni fiscali, consultare la sezione “Iscrizioni e rinnovi”.