DOMANDE RICORRENTI
In questa sezione sono pubblicate le risposte ai quesiti più frequentemente rivolti all’ Istituto del Sostentamento del Clero. Nel caso in cui non sia presente una domanda specifica, si prega di scrivere un’email all’indirizzo sacerdoti@sostentamentocleroroma.it .
QUALE REMUNERAZIONE DEVE DARE LA PARROCCHIA AL PARROCO E AI SUOI VICARI?
Per “remunerazione di base” si intende un ammontare di denaro (c.d. “quota parte”) di entità variabile, che la Parrocchia o altro ente diocesano presso il quale il Sacerdote svolge il suo ufficio canonico (come ad es. rettoria, associazione, confraternita, missione con cura d’anime, ecc.) versa ogni mese direttamente al Sacerdote. Questa remunerazione di base, insieme ad eventuali stipendi o pensioni percepiti, viene computata, secondo le normative C.E.I, per il calcolo dell’integrazione mensile spettante al Sacerdote per il sostentamento. Tale “remunerazione di base” costituisce reddito e pertanto è sottoposta a tassazione fiscale e contabilizzata nella Certificazione Unica annuale rilasciata dall’Istituto Centrale del Sostentamento del Clero.
La “remunerazione di base”, che viene fissata dall’Ordinario diocesano a seconda della capacità economia dell’Ente e della popolazione, deve essere versata al Sacerdote ogni mese, sia durante il periodo di ferie canoniche, sia nell’eventuale tempo di esercizio del ministero svolto fuori Parrocchia ( o altre ente ecclesiastico), in occasione di campi estivi, pellegrinaggi, ecc., purché svolti per conto dell’ente diocesano dove il Sacerdote presta servizio.
L’Ufficio Amministrativo del Vicariato di Roma può fornire i riferimenti formali per determinare l’esatto ammontare della quota parte (remunerazione di base) che i singoli Enti devono corrispondere al Sacerdote, in quanto deputato alla redazione del relativo decreto amministrativo. Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare l’Ufficio Amministrativo, tel. 0669886162, email: ufficioamministrativo@diocesidiroma.it.
Pertanto con remunerazione di base non si intende l’integrazione mensile corrisposta tramite bonifico bancario dall’Istituto Centrale del Sostentamento del Clero.
CHE COS’È IL FONDO SPECIALE DI SOLIDARIETÀ FRATERNA?
Il 1° gennaio 1973 è stato costituito presso il Vicariato di Roma un “Fondo Speciale di Solidarietà Fraterna tra il Clero della Diocesi di Roma” a favore dei membri del clero diocesano, incardinati nella Diocesi di Roma o che comunque abbiano svolto il ministero al servizio della stessa, secondo quanto disposto dal Regolamento vigente.
Il Fondo si prefigge di garantire ai Sacerdoti anziani, malati o invalidi non più in servizio attivo, un contributo mensile variabile di carattere integrativo rispetto a quanto essi già ricevono da altri Enti (a titolo di previdenza per malattia, invalidità o vecchiaia) o da altre fonti di reddito o risorse personali di carattere non occasionale.
Possono chiedere di aderire al Fondo Speciale di Solidarietà Fraterna tutti i Sacerdoti incardinati nella Diocesi di Roma, entro cinque anni dalla data di ordinazione, o di incardinazione se precedentemente incardinati altrove; nonché i sacerdoti incardinati in altre Diocesi che prestino il loro servizio a favore della Diocesi di Roma da almeno dieci anni, a tempo pieno, con ufficio conferito loro dal Cardinale Vicario. Le richieste vengono valutate da una Commissione a ciò preposta.
L’iscrizione al Fondo Speciale di Solidarietà avviene in spirito di solidarietà e prevede una quota annuale stabilita dalla Commissione che amministra il fondo stesso.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrativo del Vicariato di Roma (tel. 06.69886162).
LE OFFERTE PER LA CELEBRAZIONE DELLE SS. MESSE COSTITUISCONO PARTE DELLE REMUNERAZIONE?
Senza entrare nel dettaglio della disciplina canonica vigente, in linea di principio e secondo le norme canoniche attuali le offerte elargite per la celebrazione di SS. Messe appartengono in via esclusiva al Sacerdote celebrante. Pertanto, esse non devono e non possono essere comprese nella remunerazione corrisposta dalla Parrocchia e/o dall’Ente presso cui il Sacerdote svolge il proprio servizio pastorale.
QUANTO DEVONO CORRISPONDERE I SACERDOTI ALLA PARROCCHIA PER IL VITTO E I SERVIZI?
Secondo il Decreto prot. n. 80/02/AMM del 10 gennaio 2002, i Sacerdoti Diocesani che conducono vita comune nella casa parrocchiale sono tenuti al rimborso della quota per le spese di vitto e servizi, determinata forfetariamente in 220,00 € mensili. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Amministrativo del Vicariato di Roma ( tel. 0669886162, email: ufficioamministrativo@diocesidiroma.it )
COME CAMBIARE LA DESTINAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI?
Al fine di una corretta integrazione da parte del Sostentamento del Clero, i Sacerdoti che intendono modificare la destinazione delle detrazioni fiscali dovranno prontamente darne comunicazione a codesto Istituto, compilando i moduli sotto riportati e consegnandoli presso gli uffici del Sostentamento del Clero, negli orari di apertura al pubblico.
MODULO DI RICHIESTA PER FRUIRE DELLE DETRAZIONE FISCALI
MODULO DI RICHIESTA PER NON FRUIRE O PER REVOCARE LE DETRAZIONE FISCALI
COME EFFETTUARE UNA VARIAZIONE DELLE PROPRIE COORDINATE BANCARIE?
I Sacerdoti che desiderano variare le proprie coordinate bancarie ai fini dell’integrazione del Sostentamento del Clero, dovranno recarsi presso gli uffici dell’Istituto, negli orari di apertura al pubblico, compilando e sottoscrivendo il modulo dichiarazione IBAN di seguito indicato e presentando un documento di identità in corso di validità (carta d’identità o passaporto).
Si tenga presente di non chiudere il vecchio conto bancario fino alla ricezione della prima integrazione nel nuovo conto bancario comunicato.