SEZIONE SACERDOTI

INDENNITÀ DI ALLOGGIO

Come previsto dalla circolare n.11 del 17 giugno 1986 del Comitato della CEI, i Sacerdoti Secolari iscritti nel Sistema del Sostentamento del Clero che non ricevono gratuito alloggio dall’Ente presso il quale prestano servizio pastorale, e conseguentemente devono sostenere le spese per il canone di locazione, possono beneficiare di un contributo mensile per concorrere alle spese del fitto. Tale contributo è previsto sia nel caso di spese di affitto presso abitazioni private, sia nel caso di rette mensili per i Sacerdoti ospiti di convitti o pensionati ecclesiastici.

L’indennità non è riconosciuta nel caso in cui il Sacerdote non paghi un canone di locazione, ma debba sostenere le spese condominiali.

La domanda di indennità di alloggio potrà essere presentata inviando la documentazione attestante il pagamento del canone di locazione all’indirizzo sacerdoti@sostentamentocleroroma.it, o presso gli uffici dell’Istituto del Sostentamento del Clero della Diocesi.

All’inizio di ogni anno il Sacerdote è chiamato a confermare la sussistenza del pagamento di un canone di locazione presentendo i prospetti di pagamento.