LIQUIDAZIONE
1. FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA
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66 anni dâetĂ e unâanzianitĂ contributiva pari o superiore a 40 anni;
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69 anni dâetĂ e unâanzianitĂ contributiva pari o superiore a 20 anni;
A) Pensione di vecchiaia
Spetta a tutti gli iscritti al Fondo Clero INPS che abbiano:
B) Pensione di invaliditĂ
Spetta a coloro che, avendo versato almeno cinque anni di contributi, si trovassero nella permanente incapacitĂ di esercitare il proprio ministero a causa di una malattia o invaliditĂ , sia di tipo fisico che mentale.
Per liquidare la pensione di invaliditĂ Fondo Clero è necessario ottenere un attestato di invaliditĂ permanente del presbitero da parte del Cardinale Vicario. LâinvaliditĂ deve essere riconosciuta secondo le norme in vigore nellâAssicurazione Generale Obbligatoria.
Ă riconosciuta la pensione di invaliditĂ anche allâiscritto secolarizzato o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che possa far valere unâanzianitĂ assicurativa e contributiva di almeno 5 anni e che sia stato riconosciuto invalido secondo le norme in vigore nellâAssicurazione Generale Obbligatoria. Lâimporto della pensione di invalidità è pari al trattamento minimo in vigore nellâAssicurazione Generale Obbligatoria.
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C) Pensione ai superstiti di pensionato o iscritto
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Pensionato del Fondo;
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Iscritto al Fondo che, al momento del decesso, possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata al Fondo stesso.
Spetta, su domanda, ai superstiti di:
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Coniuge, anche se separato legalmente;
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Figli minori di anni 18;
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Figli studenti entro il 21° o 26° anno dâetĂ se universitari a carico del genitore al momento della morte;
- Figli di qualunque etĂ riconosciti inabili e a carico del genitore al momento della morte;
- Genitori di etĂ superiore ai 65 anni che non risultino titolari di pensione e risultino a carico dellâassicurato/pensionato alla data della morte, quando non vi siano nĂŠ coniuge, nĂŠ figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione;
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Fratelli celibi, sorelle nubili, non titolari di pensione, a carico dellâassicurato/pensionato in mancanza di coniuge, figli e genitori.
Questa pensione può essere richiesta da:
2. SOSTENTAMENTO CLERO E FONDO CLERO
Il reddito percepito dal Fondo Clero INPS rimane escluso dal computo dei proventi rilevanti per la determinazione spettante ai Sacerdoti che sono inseriti nel Sistema ovvero che svolgono, a motivo della nomina canonica, un servizio a tempo pieno a favore della Diocesi (cfr. Legge del 20 maggio 1985 n. 222).
3. RIDUZIONE DELLA PENSIONE FONDO CLERO
La pensione del Fondo Clero subisce una trattenuta automatica, direttamente dallâINPS, nella misura di un terzo dellâimporto lordo se il Sacerdote è titolare di una pensione autonoma liquidata a carico dellâAssicurazione Generale Obbligatoria o di altra forma di previdenza sostitutiva (es. la pensione maturata per lâinsegnamento nella scuola).
Annualmente i sacerdoti sono invitati a presentare ogni comunicazione, ricevuta dallâINPS o da altro Ente erogatore, allâIstituto del Sostentamento per poter determinare correttamente lâintegrazione loro spettante; si precisa, a tal proposito, che lâIstituto Centrale terrĂ conto dei due terzi della pensione diversa da quella del Fondo Clero. Per questo calcolo non saranno prese in considerazione le pensioni maturate prima dellâordinazione sacerdotale oppure con la contribuzione volontaria.
LâIstituto Centrale segnala ai sacerdoti il momento in cui è maturato il diritto a presentare domanda di pensione del Clero.
4. DOMANDA PER LA PENSIONE FONDO CLERO DELLâINPS
La domanda può essere presentata ad un PATRONATO, a partire da tre mesi prima il raggiungimento dei requisiti, il quale provvederĂ ad inoltrarla in via telematica allâINPS, dopo aver ricevuto la documentazione completa da parte del sacerdote.
Di seguito lâelenco dei documenti necessari per istruire la pratica:
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Fotocopia del documento dâidentitĂ e del codice fiscale
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Attestazione della Cancelleria sullo “Status” ministeriale del Sacerdote incardinato nella Diocesi di Roma ai fini previdenziali ( Cancelleria del Vicariato di Roma: tel. 06.69886153, email: ufficiocancelleria@diocesidiroma.it )
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Fotocopia del codice IBAN per lâaccredito della pensione
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Autocertificazione relativa ai dati anagrafici e alla residenza del sacerdote
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Modulo relativo ai redditi percepiti
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Modulo compilato e firmato di richiesta di pensione
NOTA BENE
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I sacerdoti che ricevono la pensione dal Fondo Clero e unâaltra pensione o integrazione sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante il Mod. 730
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I sacerdoti che ricevono la pensione dal Fondo Clero e che ricevono un’integrazione dal Sostentamento del Clero in quanto svolgono, a motivo della nomina canonica, un servizio a tempo pieno a favore della Diocesi, dovranno richiedere la revoca delle detrazioni di imposta, compilando il presente modulo:
ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE INPS
Per visionare la propria situazione contributiva è possibile accedere al sito dellâINPS, tramite credenziali SPID, al seguente indirizzo:
Una volta entrati nella propria area personale, è possibile consultare l’estratto contro previdenziale entrando nella sezione “Fascicolo Previdenziale” e selezionando la voce “Consultazione estratto conto unificato”.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Sig.ra Catia De Libertis al numero 06.698.86453 o all’indirizzo email sacerdoti@sostentamentocleroroma.it .