SEZIONE SACERDOTI

LIQUIDAZIONE



1. FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA


    A) Pensione di vecchiaia

    Spetta a tutti gli iscritti al Fondo Clero INPS che abbiano:

    • 66 anni d’età e un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

    • 69 anni d’età e un’anzianità contributiva pari o superiore a 20 anni;


    B) Pensione di invalidità

    Spetta a coloro che, avendo versato almeno cinque anni di contributi, si trovassero nella permanente incapacità di esercitare il proprio ministero a causa di una malattia o invalidità, sia di tipo fisico che mentale.

    Per liquidare la pensione di invalidità Fondo Clero è necessario ottenere un attestato di invalidità permanente del presbitero da parte del Cardinale Vicario. L’invalidità deve essere riconosciuta secondo le norme in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

    È riconosciuta la pensione di invalidità anche all’iscritto secolarizzato o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che possa far valere un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 5 anni e che sia stato riconosciuto invalido secondo le norme in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. L’importo della pensione di invalidità è pari al trattamento minimo in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

    C) Pensione ai superstiti di pensionato o iscritto

    Spetta, su domanda, ai superstiti di:

    • Pensionato del Fondo;

    • Iscritto al Fondo che, al momento del decesso, possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata al Fondo stesso.

    Questa pensione può essere richiesta da:

    • Coniuge, anche se separato legalmente;

    • Figli minori di anni 18;

    • Figli studenti entro il 21° o 26° anno d’età se universitari a carico del genitore al momento della morte;

    • Figli di qualunque età riconosciti inabili e a carico del genitore al momento della morte;
    • Genitori di età superiore ai 65 anni che non risultino titolari di pensione e risultino a carico dell’assicurato/pensionato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge, né figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione;
    • Fratelli celibi, sorelle nubili, non titolari di pensione, a carico dell’assicurato/pensionato in mancanza di coniuge, figli e genitori.

2. SOSTENTAMENTO CLERO E FONDO CLERO

Il reddito percepito dal Fondo Clero INPS rimane escluso dal computo dei proventi rilevanti per la determinazione spettante ai Sacerdoti che sono inseriti nel Sistema ovvero che svolgono, a motivo della nomina canonica, un servizio a tempo pieno a favore della Diocesi (cfr. Legge del 20 maggio 1985 n. 222).

3. RIDUZIONE DELLA PENSIONE FONDO CLERO

La pensione del Fondo Clero subisce una trattenuta automatica, direttamente dall’INPS, nella misura di un terzo dell’importo lordo se il Sacerdote è titolare di una pensione autonoma liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di altra forma di previdenza sostitutiva (es. la pensione maturata per l’insegnamento nella scuola).

Annualmente i sacerdoti sono invitati a presentare ogni comunicazione, ricevuta dall’INPS o da altro Ente erogatore, all’Istituto del Sostentamento per poter determinare correttamente l’integrazione loro spettante; si precisa, a tal proposito, che l’Istituto Centrale terrà conto dei due terzi della pensione diversa da quella del Fondo Clero. Per questo calcolo non saranno prese in considerazione le pensioni maturate prima dell’ordinazione sacerdotale oppure con la contribuzione volontaria.

L’Istituto Centrale segnala ai sacerdoti il momento in cui è maturato il diritto a presentare domanda di pensione del Clero.

4. DOMANDA PER LA PENSIONE FONDO CLERO DELL’INPS

La domanda può essere presentata ad un PATRONATO, a partire da tre mesi prima il raggiungimento dei requisiti, il quale provvederà ad inoltrarla in via telematica all’INPS, dopo aver ricevuto la documentazione completa da parte del sacerdote.

Di seguito l’elenco dei documenti necessari per istruire la pratica:

 

  • Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale

  • Attestazione della Cancelleria sullo “Status” ministeriale del Sacerdote incardinato nella Diocesi di Roma ai fini previdenziali ( Cancelleria del Vicariato di Roma: tel. 06.69886153, email: ufficiocancelleria@diocesidiroma.it )

  • Fotocopia del codice IBAN per l’accredito della pensione

  • Autocertificazione relativa ai dati anagrafici e alla residenza del sacerdote

  • Modulo relativo ai redditi percepiti

  • Modulo compilato e firmato di richiesta di pensione

 

 

NOTA BENE

  • I sacerdoti che ricevono la pensione dal Fondo Clero e un’altra pensione o integrazione sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi mediante il Mod. 730

  • I sacerdoti che ricevono la pensione dal Fondo Clero e che ricevono un’integrazione dal Sostentamento del Clero in quanto svolgono, a motivo della nomina canonica, un servizio a tempo pieno a favore della Diocesi, dovranno richiedere la revoca delle detrazioni di imposta, compilando il presente modulo:

ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE INPS

Per visionare la propria situazione contributiva è possibile accedere al sito dell’INPS, tramite credenziali SPID, al seguente indirizzo:

Una volta entrati nella propria area personale, è possibile consultare l’estratto contro previdenziale entrando nella sezione “Fascicolo Previdenziale” e selezionando la voce “Consultazione estratto conto unificato”.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Sig.ra Catia De Libertis al numero 06.698.86453 o all’indirizzo email sacerdoti@sostentamentocleroroma.it .